Amministratore di condominio in prorogatio: il compenso spetta solo se l’attività è provata
La prorogatio dell’amministratore non è una scorciatoia automatica per ottenere il pagamento dei compensi. La continuità della gestione, infatti, può giustificare la permanenza temporanea dei poteri, ma non basta da sola a fondare un credito verso il condominio.
È questo il principio che emerge dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5861 del 10 aprile 2026, che ha distinto nettamente tra il compenso maturato nel periodo coperto da una delibera assembleare espressa e quello richiesto per gli anni successivi alla scadenza dell’incarico. Nel primo caso il credito è stato riconosciuto; nel secondo, invece, è stato negato per difetto di prova dell’attività gestoria effettivamente svolta.
Per gli amministratori si tratta di un richiamo molto pratico alla corretta formalizzazione del rapporto con il condominio, soprattutto dopo la scadenza del mandato. Proprio su questi profili si innesta l’ebook “Il compenso dell’amministratore di condominio”, utile per approfondire criteri di determinazione, approvazione assembleare, prova del credito e criticità operative legate alla gestione del compenso professionale.
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