Contabilità condominiale e Rendiconto
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Le disposizioni in materia di contabilità condominiale consentono di ascrivere all’amministratore di condominio una vera funzione contabile.
Il fine della metodologia utilizzata per la procedura contabile è, in definitiva, quello di assicurare una costante informazione che si concretizza, appunto, nella produzione di una documentazione di contabilità del condominio annuale redatta secondo i requisiti previsti dalla norma.
Agli aspetti contabili sono specificamente dedicate due norme, l’art. 1130 c.c., riformulato, e l’art. 1130 bis c.c., di nuova introduzione.
La legge di riforma dell’istituto del condominio negli edifici ha ora specificatamente previsto il rendiconto condominiale con un apposito articolo, il 1130 bis c.c. Il rendiconto è l’atto e/o l’attività dell’amministratore di condominio finalizzati a rendere conto della gestione amministrativa e della contabilità condominiale relativamente al periodo del suo incarico.
La contabilità di Condominio
Il rendiconto condominiale contempla:
- un registro di contabilità condominio: in questo nuovo registro andranno annotate tutte le voci in entrata e uscita in ordine cronologico e seguendo un metodo analitico per la rilevazione contabile degli eventi di gestione economica rilevanti; l’amministratore ha l’obbligo di annotarli sul registro entro trenta giorni da quando sono stati eseguiti;
- un riepilogo finanziario: si potrebbe definire come lo stato patrimoniale del condominio, in quanto rappresenta una “fotografia” della situazione, definendo lo stato delle attività e passività
- una nota sintetica esplicativa della gestione vengono indicati anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti
Tra i “nuovi” adempimenti introdotti dalla riforma si segnala infine la previsione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 1129 c.c., secondo cui “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”.
In caso di cessazione dell’incarico, l’amministratore di condominio che non restituire i documenti inerenti alla contabilità condominiale all’amministrazione entrante può essere condannato per appropriazione indebita (Cass. pen., 16 luglio 2014, n. 31192).