• Riunione, assemblea e assembramento non sono sinonimi. Le ultime Faq generano solo confusione

    Redazione Libricondominio | Giugno 5, 2020

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    Dopo la pubblicazione delle ultime faq, la certezza cede il passo all’incertezza.

    Allโ€™indomani del deposito dellโ€™ultimo emendamento sulla teleassemblea, sorgono alcuni dubbi interpretativi sul concetto di riunione, assemblea e assembramento.

    A generare ulteriore confusione, da qualche giorno, cโ€™รจ anche una Faq sul sito della Presidenza del Consiglio che, come da fa notare il Dott. Rosario Calabrese (Presidente Nazionale Unai), in un suo recente comunicato, โ€œdichiara la possibilitร  di tenere assemblee purchรฉ nel rispetto di … e prosegue citando adempimenti che nulla hanno a che vedere con le assemblee condominiali, essendo previsti per situazioni diverse, e che, comunque, cesseranno di avere effetto dal 14 giugno prossimoโ€.

    Le considerazione partono da un dato: โ€œriunioneโ€, โ€œassembleaโ€ e โ€œassembramentoโ€ non sono sinonimi, per cui, se ne deduce che una norma chiara che autorizzi le assemblee in presenza, al momento, non cโ€™รจ.

    Non rimane che attendere lโ€™esito dellโ€™emendamento che autorizza le assemblee in video conferenza, depositato questa notte in fase di conversione del Decreto Rilancio.

    Viste le pressioni che ci pervengono dai condomini, ad evitare che qualcuno pensi che non vogliamo convocare le assemblee per chissร  quali occulti motivi, il Presidente dellโ€™Unai, elenca alcuni suggerimenti: โ€œconsiderato che, nel caso lโ€™amministratore convocasse lโ€™assemblea in presenza, dovrebbe disporre di un locale adeguatamente grande da rispettare le prescrizioni in materia di distanze interpersonali, che tale locale dovrebbe disporre di tutti gli altri requisiti di sanificazione prescritti, ma che questo comporterebbe considerevoli costi, per i quali lโ€™amministratore non รจ stato autorizzato, sicchรฉ, specie in caso di assemblea deserta, rischierebbe di risponderne in proprio, suggeriamo che lโ€™amministratore dica al condomino che preme per la convocazione dellโ€™assemblea di essere disponibile a convocarla a condizione che la convocazione sia sottoscritta da codesta persona e che, parimenti, essa, a propria firma, si assuma le obbligazioni con il locatore dei locali. ย 

    In questo modo lโ€™amministratore sarร  esonerato da responsabilitร  civili e penali (che non rientrano nel magro compenso che gli viene, solitamente, corrisposto) e i condomini potranno avere la loro assemblea, se proprio ci tengono.

    Ovviamente, invece che da un solo condomino tale convocazione potrร  essere sottoscritta da piรน condomini, in particolare da tutti quelli che fanno maggiore clamore nel richiederla.

    Resta inteso che in tale assemblea lโ€™amministratore non dovrร  assumere nรฉ la carica di presidente nรฉ quella di segretario, ma presenziarvi solo per presentare, allโ€™occorrenza, il proprio Rendiconto.

    Nel caso invece che i condomini pretendano di riunirsi in โ€œvideo assembleaโ€ suggeriamo che lโ€™amministratore mandi, preventivamente, una comunicazione a tutti i condomini richiedendo di essere autorizzato a detta convocazione, in forma scritta (basta anche una e-mail o un whatsapp o qualsiasi altra forma scritta da poter, un domani, esibire ad probationem), precisando che qualora anche uno solo dei condomini non facesse pervenire la sua autorizzazione alla convocazione in video conferenza e alla relativa registrazione, lโ€™assemblea non potrร  essere convocata, perchรฉ se ne rischierebbe lโ€™impugnazione.

    In tutto questo desidero ricordare, quanto giร  ribadito in piรน occasioni: lโ€™amministratore ha lโ€™obbligo di โ€œrendere il contoโ€ ma non ha lโ€™obbligo di โ€œfarselo approvareโ€, quindi suggerisco che, se sono giร  pronti i consuntivi di fine anno, essi vengano inviati ai condomini con due righe di accompagnamento nelle quali si precisa che lโ€™assemblea si terrร  appena lโ€™emergenza sarร  cessata o ci saranno chiare indicazioni legislative che ne regolamentino la convocazione e la tenuta. Senza rischi economici e/o penali per lโ€™amministratore e/o i condominiโ€.

    Non ci rimane che attendere eventuali sviluppi.

    Redazione Libricondominio

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    A cura della Redazione

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