• Via libera alle piantine di cannabis sul balcone

    Redazione Libricondominio | Aprile 17, 2020

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    Coltivare cannabis in casa per uso personale non è reato. Rimangono le sanzioni amministrative.

    A pochi giorni dalla giornata mondiale della marijuana, che si terrà il 20 aprile, la vera protagonista della riunione degli Stati generali della Cannabis sarà la sentenza 12348 depositata ieri . Una decisione storica perché mostra, per la prima volta, un’apertura della Corte sull’argomento e di cui ora sarà il Parlamento a prenderne atto.

    La Cassazione Sezione Unite Penali, con questa sentenza, dà il via libera alla coltivazione domestica della marijuana purché limitato all’uso strettamente personale del solo coltivatore, escludendo l’utilizzo al mercato degli stupefacenti.

    In un passaggio chiave la Corte rileva: “devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore“.

    Un decisione che stabilisce chiaramente, una volta per tutte, la non punibilità della produzione domestica per uso personale. Non solo una buona notizia per chi fuma per puro svago, ma è anche un messaggio pubblico che mette fine alla caccia alla piantina sul balcone.

    Ora i requisiti sono chiari: poche piante, coltivate con mezzi rudimentali, per ricavare una quantità esigua per fini esclusivamente personali, escludendone l’inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti. Quindi il vero punto di svolta, della decisione della Corte, sta nella modesta quantità ricavata dalla coltivazione domestica, da cui ne deriva l’impossibilità che venga impiegata per lo spaccio.

    Ma vi è di più. La Corte ha colto l’occasione anche per fare una ulteriore precisazione: rimane applicabile il regime sanzionatorio di tipo amministrativo (previsto dall’art. 75 del d.P.R n. 309/1990) anche nel caso in cui la detenzione di sostanza stupefacente destinata in via esclusiva al consumo personale sia ottenuta con una coltivazione domestica.

     

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    A cura della Redazione

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