Un nuovo DPCM è alle porte. Ed ora cosa succede al rendiconto condominiale?
Nuovo DPCM. Da quanto appreso dagli organi di stampa, il nuovo DPCM che entrerà in vigore (probabilmente) nei prossimi giorni, verrà illustrato alle Camere dal Ministro della Salute. Il primo punto sarà la proroga dello stato di emergenza: si discute fino al 31 marzo 2021 o al 30 giugno 2021. Ed ancora, secondo le prime indiscrezioni e, dunque, alcune novità per la situazione attuale, se in regione, in una settimana ci saranno più di 250 contagi ogni 100.000 abitanti si andrà automaticamente in zona rossa.
Inoltre, si discute ancora di zona bianca solo nel caso in cui i nuovi contagi da Covid 19 sono quasi azzerati e le strutture sanitarie riescono a fare fronte all’emergenza (nella zona bianca rimane obbligatoria la mascherina all’aperto e al chiuso, il distanziamento di almeno un metro tra le persone, il divieto di assembramento e l’obbligo di disinfettare le mani prima di entrare nei locali. Spostamenti liberi e potrebbe anche essere rinviato l’orario del coprifuoco. Per l’istituzione della zona bianca molto dipenderà dal Comitato tecnico scientifico).
Rendiconto. In proposito, sappiamo che la legge 13 ottobre 2020, n. 126 (conversione del decreto Agosto n. 104/2020) ha inserito nel citato decreto l’art. 63-bis che, al primo comma, recita: «Il termine di cui al numero 10) dell’articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020».
Su tale aspetto sappiamo che il Consiglio dei ministri, con provvedimento del 7 ottobre 2020, ha prorogato lo stato di emergenza per il Covid al 31 gennaio 2021. Quindi, considerando la sospensione del termine ad opera del citato art. 63-bis d.l. Agosto e del decreto-legge del 7 ottobre 2020, ad oggi, il termine di scadenza dello stato di emergenza è al 31 gennaio 2021. Detto ciò, interpretando quanto detto sin d’ora, è evidente che un nuovo spostamento del termine (proroga) della fine dello stato di emergenza porterebbe il termine 180 giorni dopo.
Quali conseguenze? In mancanza di ulteriori informazioni e, in particolare, alla luce dei dati citati, bisogna tenere presente che nel momento in cui la situazione sanitaria dovesse risolversi occorrerà molto tempo per recuperare l’arretrato del calendario assembleare.
Lo slittamento in avanti del termine finale dello stato di emergenza avrà degli inevitabili riflessi anche in ambito condominiale e specificamente in relazione al termine di presentazione del rendiconto da parte degli amministratori di condominio.
Però, allo stesso tempo, cosa vieta all’amministratore di predisporre un bilancio consuntivo nei termini dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce? Oltre all’invio dei documenti in maniera telematica e/o raccomandata, quanto all’approvazione del consuntivo, occorre anche considerare che “oggi” le assemblee si fanno anche on line e l’amministratore lavora in smart working. In mancanza di assemblea on line vale quanto detto sulle assemblee in presenza.
Cioè, salvo cambiamenti successivi, sappiamo che dopo aver limitato gli spostamenti per determinate zone, il Governo, con la Faq del 7 novembre è intervenuto in materia condominiale; in particolare, sulla questione delle Assemblee in presenza. Secondo le Faq sono possibili le assemblee condominiali in ogni area d’Italia.
Difatti, alla domanda “È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?”, la risposta in tutte le zone è: “Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale”. Dunque, secondo questa nuova lettura, in tema di riunioni, nessuna variazione rispetto ai precedenti d.P.C.M. Tuttavia, in mancanza di maggiori chiarificazioni sugli aspetti esaminati, in particolare sugli spostamenti (ma soprattutto per la salute), la miglior raccomandazione resta quella dell’assembla a distanza.
Resta inteso che l’argomento trattato sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.
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