Contabilità condominiale e Rendiconto
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Le disposizioni in materia di contabilità condominiale consentono di ascrivere all’amministratore di condominio una vera funzione contabile.
Il fine della metodologia utilizzata per la procedura contabile è, in definitiva, quello di assicurare una costante informazione che si concretizza, appunto, nella produzione di una documentazione di contabilità del condominio annuale redatta secondo i requisiti previsti dalla norma.
Agli aspetti contabili sono specificamente dedicate due norme, l’art. 1130 c.c., riformulato, e l’art. 1130 bis c.c., di nuova introduzione.
La legge di riforma dell’istituto del condominio negli edifici ha ora specificatamente previsto il rendiconto condominiale con un apposito articolo, il 1130 bis c.c. Il rendiconto è l’atto e/o l’attività dell’amministratore di condominio finalizzati a rendere conto della gestione amministrativa e della contabilità condominiale relativamente al periodo del suo incarico.
Il rendiconto condominiale contempla:
Tra i “nuovi” adempimenti introdotti dalla riforma si segnala infine la previsione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 1129 c.c., secondo cui “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”.
In caso di cessazione dell’incarico, l’amministratore di condominio che non restituire i documenti inerenti alla contabilità condominiale all’amministrazione entrante può essere condannato per appropriazione indebita (Cass. pen., 16 luglio 2014, n. 31192).