Superbonus 110%. Via libera a conviventi, familiari e futuri proprietari.
La tanto attesa circolare della Agenzia delle Entrate sui lavori di riqualificazione degli immobili è finalmente arrivata.
Con questa circolare, la 24/E(vedi allegato), si forniscono una serie di chiarimenti di carattere interpretativo necessari per definire, in dettaglio, non solo l’ambito dei soggetti beneficiari ma anche in dettaglio gli interventi che potranno usufruire della agevolazione fiscale.
Particolare importanza viene posta all’ambito soggettivo di applicazione delineato al comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio. Per la prima volta si fa cenno alle “comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni” , limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti.
Si estende l’operatività del bonus anche ai condomini, che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore e possono utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.
Via libera all’agevolazione anche ai familiari e conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. Tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o in comodato.
Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
Avrà diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
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