• Studi Professionali: come riaprire in sicurezza?

    Redazione Libricondominio | Maggio 6, 2020

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    Dal 4 maggio, come da DPCM del 26 aprile, alcune attività hanno riaperto e tra queste vi sono gli studi professionali, compresi gli Studi degli Amministratori di Condominio. Ma quali sono le misure di sicurezza anti Coronavirus che gli Studi devono adottare?

    La Fase 2 è ormai iniziata, ma come ben sappiamo, si tratta di una fase estremamente delicata, difatti, date le riaperture di alcune attività e filiere produttive, è stato integrato al DPCM del 26 aprile 2020, un “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Perciò, la prosecuzione delle attività lavorative potrà avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori i livelli adeguati di protezione.

    Premesso che anche durante la Fase 2 le imprese, ove possibile, sono tenute a proseguire le attività adottando il massimo utilizzo della modalità di lavoro a distanza, qualora invece potesse essere adottato questo tipo di modalità, parlando nello specifico degli Studi Professionali, compresi chiaramente quelli degli amministratori di condominio, sarà importante adottare le seguenti regole:

    • Incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, utilizzando a tal fine anche le forme di ammortizzatori sociali;
    • Redigere un protocollo di sicurezza facendo riferimento al DPCM 8 Marzo 2020, al DPCM del 10 marzo 2020, al L. 09/03/2020 n. 14, al DPCM 10 aprile 2020, e al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, firmato da Governo e parti sociali in data 14 aprile 2020;
    • Redigere un’informativa per i dipendenti/collaboratori contenente tutte le indicazioni decise dal titolare dello Studio ed inoltre, redigere anche un’informativa/autorizzazione al trattamento dei dati ai fini privacy;
    • Per quanto riguarda i clienti, nel caso specifico soprattutto i condòmini che hanno necessità di recarsi nello Studio dell’amministratore di condominio, è necessario redigere un’informativa per l’accesso allo Studio, contenente le misure di sicurezza da rispettare; l’informativa potrà essere inviata preventivamente in via telematica, oppure potrà essere affissa all’ingresso dello Studio.

    In merito ai comportamenti da tenere all’interno dello Studio, il titolare deve fornire ai dipendenti/collaboratori:

    • Mascherine e guanti usa e getta, che inoltre devono essere utilizzati anche nel tragitto casa/studio e viceversa;
    • Dispositivi igienizzanti (gel per le mani);
    • Altri dispositivi di sicurezza qualora fosse necessario utilizzarli.

    I dipendenti/collaboratori dello Studio dovranno:

    • Prima di recarsi a lavoro sono tenuti a controllare la temperatura ed in caso di febbre oltre i 37° o sintomi influenzali, non recarvisi;
    • Accedere allo Studio con mascherina e continuare ad indossarla in presenza di altre persone;
    • Gettare i guanti utilizzati durante il tragitto casa/studio;
    • Igienizzare costantemente le mani e provvedere all’igienizzazione della propria postazione di lavoro all’inizio o alla fine dell’utilizzo di essa;
    • Contattare il proprio medico di base in caso di sintomi.

    Per quanto concerne la permanenza all’interno dello Studio dovranno essere rispettate le seguenti misure:

    • Titolari, dipendenti e collaboratori dovranno soggiornare uno per stanza, ma qualora non fosse possibile, è importante mantenere le postazioni di lavoro a distanza di almeno 1,5 m.;
    • Indossare la mascherina in presenza di clienti o di colleghi se ci si trova nella stessa stanza;
    • Le riunioni dovranno essere condotte in modalità da remoto, oppure, nel caso in cui non sia possibile, dovranno coinvolgere pochi partecipanti ed essere svolte in un ambiente adeguatamente pulito e areato;
    • I locali dovranno essere adeguatamente igienizzati (indicativamente due volte al giorno) ed è importante che vengano fatti arieggiare quanto più possibile;
    • Le aree comuni dovranno essere igienizzate dopo ogni utilizzo, così come anche i mezzi aziendali.

    È necessario sottolineare che l’azienda che non si atterrà alle misure di sicurezza elencate, in caso di controlli, rischia la sospensione delle attività sino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Difatti, nel caso in cui un dipendente dovesse contrarre il Covid-19 dimostrando che il contagio è avvenuto durante l’esercizio dell’attività lavorativa a causa di alcune mancanze, in termini di sicurezza, del datore di lavoro, proprio su quest’ultimo ricadrà la responsabilità. A tal proposito, come stabilito dal Decreto Cura Italia (art.42 comma 2) e ribadito nella circolare Inail n.13 del 3 aprile, ammalarsi di Covid-19 durante l’attività lavorativa ricade nella casistica dell’infortunio sul lavoro, pertanto il dipendente potrà rivalersi nei confronti del datore di lavoro attraverso azioni legali e successive richieste di risarcimenti.

    Fonte Ufficio Stampa Anapi

    Redazione Libricondominio

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    A cura della Redazione

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