• Sospensione dei termini processuali. Quale sarà la sorte delle cause condominiali?

    Avv. Roberto Rizzo | Aprile 14, 2020

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    Posticipata nuovamente dal 15 aprile all’11 maggio la ripresa effettiva dell’attività giudiziaria

     

    L’art. 36. del Decreto Legge 23/20, il c.d. Decreto “Liquidità”, rubricato: “Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”, posticipa nuovamente dal 15 aprile all’11 maggio la ripresa effettiva dell’attività giudiziaria, rispetto a quanto previsto nel precedente Decreto “Cura Italia”, n. 18 del 17 marzo 2020.

    Si determina un sospensione dei termini processuali che avrà un impatto nelle cause di natura condominiale.

    Ecco gli effetti procedurali di seguito riportati:

    EFFETTI DELL’ART. 36 DEL DECRETO LEGGE N. 23 DEL 09 APRILE 2020
    Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la riapertura dei tribunali è prorogato all’11 maggio 2020.
    La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti  penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale (sospensione termini di durata massima custodia cautelare) scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
    Con riferimento al processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, del codice del processo amministrativo.
    La proroga si applica, altresì, a tutte le funzioni e attività della Corte dei Conti.

     

    La conseguenza è che, di fatto, restano sospesi sino all’11 maggio p.v. tutti i termini processuali delle udienze civili e penali, tranne quelli legati a particolari motivi di urgenza riconducibili, ad esempio, ai minori, a persone detenute, sottoposte a fermo o ad arresto da convalidare o, ancora, soggette a misure di prevenzione.

    In detti termini processuali, per effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 02 febbraio 1990 -con la quale il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all’art. 1137 del codice civile, per l’impugnazione delle delibere dell’assemblea di condominio- rientrano i termini per l’impugnazione delle delibere assembleari; il termine per l’impugnazione delle stesse, dunque, anche ove abbia inizio all’interno del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere dal successivo 12 maggio.

    Sono inclusi nella sospensione disposta dal Decreto “Cura Italia” e prorogata dall’art. 36 del Decreto “Liquidità” i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, con particolare riferimento a tutte le ipotesi in cui l’art. 71 quater delle Disp. Att. al c.c. prevede, relativamente alle controversie condominiali, il preventivo obbligatorio esperimento della mediazione.

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    Avv. Roberto Rizzo

    Avvocato civilista. Studioso della materia condominiale, urbanistica e edilizia. Articolista giuridico, collabora con diverse testate, tra le quali: Immobili & Proprietà, il Quotidiano Giuridico, Condominio Sostenibile e Certificato, Italia Casa magazine, Condominio Caffè, Immobiliare.it, Teknoring.com Via Ettore Majorana, 106 - 87036 Rende CS 348 656 5133 robertorizzoa@gmail.com http://studiolegalerobertorizzo.it
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