Si può inibire l’uso della lavatrice in determinate ore in condominio?
I rumori in condominio sono senza dubbio tra le principali cause di liti tra vicini di casa. Tra questi, quelli provenienti da lavatrici o altri elettrodomestici sono certamente i più frequenti. Spesso il confine tra rumori consentiti e non consentiti è difficile da tracciare. Allo stesso modo, può complicato stabilire gli orari entro cui è consentito utilizzare alcuni elettrodomestici.
Nel corso degli anni sono intervenute due sentenze che hanno individuato il corretto criterio di utilizzo di tali elettrodomestici.
Una recente sentenza del Tribunale di Monza, la n. 2161 del 24 novembre 2021, ha rigettato la domanda di alcuni condomini, che avevano chiesto di inibire alla vicina di casa l’uso degli elettrodomestici prima delle ore 08.00 e dopo le ore 22.00. Il giudice ha ritenuto che, nel caso specifico, non siano state fornite prove sufficienti a dimostrare il carattere “intollerabile” dei rumori e l’uso degli elettrodomestici fuori in orario non consentito.
Ancor prima, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22105 del 29 ottobre 2015, ha stabilito che una centrifuga anche di notte può essere consentita per il tempo strettamente necessario. Niente risarcimento, dunque, anche se il rumore è superiore a 3 decibel del rumore di fondo (ritenuto indicativo dalla giurisprudenza quale limite di tollerabilità), se l’utilizzo dell’elettrodomestico si protrae per 5-10 minuti (il tempo di una centrifuga), per non più di una volta al giorno e in orari non destinati al riposo.
Dagli esempi fatti si evince chiaramente che ogni situazione va valutata in concreto. In giurisprudenza, è prevalso nel tempo il criterio comparativo/relativo, che permette di tener conto della peculiare situazione ambientale e di valutare, allo stesso tempo, la tollerabilità in concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle attività normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini delle popolazioni.
Con specifico riferimento alle immissioni acustiche, occorre accennare al criterio della rumorosità di fondo della zona, e cioè a quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabili, continui e caratteristici del luogo, sui quali s’innestano di volta in volta rumori più intensi prodotti da voci, veicoli ecc.
Il riferimento alla rumorosità di fondo della zona considerata è stato acquisito in sede legislativa dal DPCM 1 marzo 1991, nonché nei regolamenti edilizi e negli atti normativi in materia sanitaria.
Il DPCM 1 marzo 1991 pone un limite di accettabilità dell’inquinamento acustico, Vengono fissati anche per le zone non esclusivamente industriali, nei limiti per così dire relativi, ossia una differenza massima da non superare rispetto al livello del “rumore ambientale”, differenza di 3 dB (A) in periodo notturno (ore 22-6) e di 5 dB (A) in periodo diurno.
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