Sciacalli in condominio. Lo strano caso del volantino del Ministero dell’Interno.
Come deve comportarsi l’amministratore di condominio in un caso come questo?
Si sa. In certi momenti l’uomo sa tirare fuori il peggio di sé. E questo momento assai difficile per il nostro Paese ne è la conferma. Neanche la morte di migliaia di persone e la paura del contagio da Coronavirus ferma il compimento di gesti qualificabili come “criminali”.
Gesti di chi, approfittando dello stato di terrore ed emergenza delle altre persone, pone in essere azioni finalizzate a danneggiarle. Vera, dunque, l’espressione “homo homini lupus” che traeva origine dalla commedia latina.
L’uomo è un lupo per l’uomo! Vediamo il perché!
È tristemente noto alla cronaca nazionale l’affissione all’ingresso di alcuni palazzi di un “volantino” del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Lo scritto riporta i seguenti contenuti “Ai sensi dell’art. 650 c.p. si comunica ai cittadini quanto segue: “Si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti, per rientrare nel loro domicilio di residenza. Le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private. Si prega alla richiesta di presentare i seguenti documenti: documenti di identità con foto e specificato indirizzo di residenza, documento di locazione/contratto di affitto, altri documenti che comprovino la presenza in domicilio differente dal proprio di residenza per gravi motivi di necessità quali malattia, assistenza agli anziani, (comprovata da certificazione medica) motivi inderogabili di lavoro che rientri nella relativa categoria ATECO. Tutte le presenze non giustificate verranno denunciate ai sensi dell’art. 1 c.1 dell’8/20 disposti dall’art. 3 comma 4 dl 23/20, art. 6, comma 2 che prevede: ammenda fino a 206 euro, arresto fino a 3 mesi, reclusione da 3 a 12 anni nei casi più gravi”.
Questo volantino, trovato affisso dentro e fuori diversi condomini, ha non poco allarmato condomini e amministratori di condominio, alcuni dei quali provvedevano a segnalare il fatto alle Forze dell’ordine.
La Polizia di Stato chiariva che si tratta di un volantino falso, invitando i cittadini a darne segnalazione. Mai il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza avrebbe emesso una circolare di questo contenuto.
La prima domanda da porsi è: di quale reato si tratta?
Il fatto è inquadrabile nel reato previsto e punito ex art. 640 c.p., (truffa) norma che punisce chiunque mediante artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Trattasi di reato comune in quanto integrabile da parte di “chiunque” (differenziandosi dai reati propri, integrabili solo da chi ha una determinata qualifica o ruolo).
La punibilità è a querela della persona offesa, salvo la sussistenza di una aggravante. La truffa richiede l’induzione in errore tramite artifizi o raggiri.
Nello specifico, per artifizio deve intendersi una simulazione di circostanze (inesistenti) o una dissimulazione di circostanze (esistenti) tale da generare nella vittima un travisamento della realtà.
Il raggiro è, invece, un uso di parole destinate a convincere in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. Sia il raggiro che l’artifizio devono essere tali da indurre in errore la vittima, procurando all’artefice un profitto ingiusto (perché non dovuto) con altrui danno (patrimoniale e non).
Veniamo al caso in analisi.
Chi è la vittima della condotta posta in essere da chi ha affisso il volantino?
Le vittime sono ravvisabili in coloro che abitano il condominio, pertanto i condomini i quali, si vedono data una comunicazione falsa da parte della autorità con lo scopo di intimorire coloro che non abbiano la residenza nello stabile condominiale. Costringerli, così, ad abbandonare l’abitazione, lasciandola vuota.
Tali persone sono, dunque, coloro che possono presentare la querela presso la Stazione dei Carabinieri o il Commissariato di Polizia più vicini.
Secondo la Polizia di Stato “potrebbe essere l’astuta mossa di qualche malintenzionato per entrare nelle case in questo periodo di emergenza per covid_19”. In effetti, la condotta sembra finalizzata a spingere coloro che non hanno residenza nel palazzo ad abbandonare l’appartamento, lasciandolo vuoto.
Veniamo ora alla domanda principale: come deve comportarsi l’amministratore di condominio in un caso come questo?
Deve denunciare immediatamente l’accaduto. Egli, pur in assenza di una delega messa a verbale a seguito di convocazione di assemblea, può provvedere personalmente ad una segnalazione alle Forze dell’Ordine.
Non c’è una norma che ponga tale adempimento a carico dell’amministratore. Egli, difatti, è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia.
Dunque, a provvedere, durante la gestione e amministrazione della compagine condominiale, ad intervenire ogni qualvolta una condotta esterna turbi la vita condominiale, qualora tale condotta sia di natura criminale.
Altresì i condomini possono denunciare il fatto alle Forze dell’Ordine al fine di tutelare se stessi.
In conclusione, invito tutti ad una maggiore attenzione ai malintenzionati che, in un periodo di urgenza e di tensione emotiva come questo, possono approfittarsene. Nella speranza che questo momento così difficile possa concludersi il più presto possibile
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