• Scatta l’abuso per i fori di aerazione praticati sulla facciata condominiale

    Redazione Libricondominio | Luglio 29, 2022

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    La facciata condominiale

    L’art. 1102 c.c. stabilisce il diritto in capo a ciascun condomino di servirsi delle cose comuni a condizione che non ne sia alterata la destinazione d’uso e che non sia impedito il “pari uso” agli altri condomini.

    Per osservare quali sono i beni in regime di condominio, tra i quali vi è anche la facciata condominiale, si deve fare riferimento alla norma dell’art. 1117 c.c. che ha indicato la natura “comune” dei beni ivi elencati.

    Abuso in condominio

    Il Tribunale di Salerno con sentenza 2664, del 20-07-2022 ha condannato il condomino a risarcire il condominio per la realizzazione di fori di aerazione praticati sulla facciata dell’edificio condominiale dovendosi ritenere che detto abuso edilizio, in quanto illecito permanente, avvenuto in un momento in cui l’ente di gestione aveva già approvato il regolamento condominiale subordinando gli interventi sulle parti comuni all’approvazione dell’assemblea mentre il proprietario esclusivo non ha chiesto la convocazione dell’adunanza per ottenere la necessaria autorizzazione.

    Necessario l’ok dell’assemblea per realizzare i fori

    La realizzazione di determinate opere, tra cui quelle del caso di specie, dovevano essere approvate preventivamente dall’assemblea come richiesto espressamente dal regolamento condominiale che può porre dei limiti all’utilizzo delle parti comuni.

    Gli abusi edilizi in Condominio. Poteri ispettivi e responsabilità dell’Amministratore

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    A cura della Redazione

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