• Sanificazione in condominio. Gli amministratori sono obbligati a chiedere alle ditte la certificazione e l’iscrizione all’albo?

    Avv. Michele Zuppardi | Aprile 22, 2020

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    Sanificazione delle parti condominiali, tra necessità e business.

    Presso tutte le Camere di Commercio esiste un elenco speciale nel quale sono iscritte le imprese in regola con i requisiti imposti dalla legge n. 82/1994 attuata con il D.M. 274/97, di cui non tutti conoscono l’esistenza ma che assume particolare rilevanza proprio in questo nefasto tempo di Covid -19.

    E se a questa particolare tipologia di aziende il legislatore ha imposto di dotarsi della figura di un responsabile tecnico al quale tocca il delicato compito di decidere cosa fare, come provvedere e quali prodotti utilizzare in funzione delle diverse esigenze di sanificazione, un più che valido motivo certamente esiste.

    Lo comprendiamo in special modo oggi, e lo identifichiamo nell’esigenza di garantire agli utenti una collaudata specializzazione che offra vera scientificità di trattamento quale contropartita del valore dei soldi spesi, e che – per rimanere in ambito condominiale – spazzi via le mille discussioni utili solo ad intasare i cellulari degli amministratori.

    La corsa al risparmio e la sanificazione operata dal “primo operatore disponibile” possono sicuramente mettere a posto la coscienza, ma dimenticano troppo spesso la sostanza e determinano soprattutto la conseguente e inevitabile responsabilità sulle scelte, che proprio quanto a certificazioni e protocolli di legge è sempre in agguato.

    Una rivista specializzata a difesa dei consumatori ha riportato in questi giorni le parole di Mario Benedetti, Presidente Nazionale dell’Anid – associazione nazionale delle imprese di disinfestazione, il quale ha chiaramente affermato che “tanti operatori senza scrupoli si stanno proponendo pur non avendo i requisiti di legge per operare”.

    E ciò sta accadendo anche a seguito della già dichiarata disponibilità statale – in ordine alla sanificazione degli ambienti lavorativi – a consentire ai datori di lavoro lo “scarico” dei costi di tali interventi in ragione di ben il 50 per cento del corrisposto e per la ragguardevole cifra massima di ventimila euro all’anno.

    Cosa succede, e cosa succederà nei condomìni?

    Gli amministratori sono obbligati a chiedere alle ditte interpellate, ancor prima di incaricarle,  la certificazione e l’iscrizione all’albo?

    Stante la specifica disciplina in materia, riteniamo ovviamente di si.

    Ma in questa corsa spasmodica a ritenersi “igienizzati” e potenzialmente inattaccabili dal virus, molto spesso frutto di convinzioni del tutto personali e non supportate dall’approfondimento dei protocolli di settore, è utile comprendere bene in cosa consiste la sanificazione degli ambienti condominiali, e con quale frequenza la stessa deve essere effettuata.

    Ancora il Presidente dell’Anid, in una intervista pubblicata sul web, ha ricordato che nel condominio “la sanificazione è composta da due passaggi: la pulizia della superficie e poi la disinfezione della stessa che può essere fatta con alcol  – che non ha bisogno di risciacquo – con etanolo, varechina o acqua ossigenata”.

    Ma ha pure spiegato che “l’attività di disinfezione va ripetuta due volte al giorno, e un intervento del genere svolto da operatori professionali in un condominio non può avere che un costo di 100-150 euro”, rimarcando l’importanza di pagare il giusto in funzione di un servizio utile e soprattutto davvero produttivo di effetti pratici.

    Al popolo degli amministrati, che in questo particolare periodo continua ad assillare gli amministratori sulla sanificazione “a prescindere” – e magari una tantum – delle parti comuni dei fabbricati, si rendono dunque oltremodo necessarie le risposte competenti e responsabili di professionisti consapevoli della norma e della validità degli interventi.

    Ai gestori della cosa comune, sempre e inesorabilmente “nel mirino” quando si toccano le tasche dei proprietari, è invero utile ricordare che i migliori preventivi di spesa sono quelli forniti da imprese con tutte le carte in regola e con richieste di danaro per attività realmente mirate al raggiungimento garantito del risultato richiesto.

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    Avv. Michele Zuppardi

    Avvocato civilista cassazionista, giornalista pubblicista. Collaboratore di numerose testate giornalistiche a diffusione locale e nazionale sin dai tempi della maturità classica, negli ultimi anni si è particolarmente dedicato all’approfondimento di temi giuridici condominiali Viale Trentino, 79 - 74121 Taranto TA 099 735 3000 postazuppardi@gmail.com http://www.studiozuppardi.it
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