Riunione, assemblea e assembramento non sono sinonimi. Le ultime Faq generano solo confusione
Dopo la pubblicazione delle ultime faq, la certezza cede il passo all’incertezza.
All’indomani del deposito dell’ultimo emendamento sulla teleassemblea, sorgono alcuni dubbi interpretativi sul concetto di riunione, assemblea e assembramento.
A generare ulteriore confusione, da qualche giorno, c’è anche una Faq sul sito della Presidenza del Consiglio che, come da fa notare il Dott. Rosario Calabrese (Presidente Nazionale Unai), in un suo recente comunicato, “dichiara la possibilità di tenere assemblee purché nel rispetto di … e prosegue citando adempimenti che nulla hanno a che vedere con le assemblee condominiali, essendo previsti per situazioni diverse, e che, comunque, cesseranno di avere effetto dal 14 giugno prossimo”.
Le considerazione partono da un dato: “riunione”, “assemblea” e “assembramento” non sono sinonimi, per cui, se ne deduce che una norma chiara che autorizzi le assemblee in presenza, al momento, non c’è.
Non rimane che attendere l’esito dell’emendamento che autorizza le assemblee in video conferenza, depositato questa notte in fase di conversione del Decreto Rilancio.
Viste le pressioni che ci pervengono dai condomini, ad evitare che qualcuno pensi che non vogliamo convocare le assemblee per chissà quali occulti motivi, il Presidente dell’Unai, elenca alcuni suggerimenti: “considerato che, nel caso l’amministratore convocasse l’assemblea in presenza, dovrebbe disporre di un locale adeguatamente grande da rispettare le prescrizioni in materia di distanze interpersonali, che tale locale dovrebbe disporre di tutti gli altri requisiti di sanificazione prescritti, ma che questo comporterebbe considerevoli costi, per i quali l’amministratore non è stato autorizzato, sicché, specie in caso di assemblea deserta, rischierebbe di risponderne in proprio, suggeriamo che l’amministratore dica al condomino che preme per la convocazione dell’assemblea di essere disponibile a convocarla a condizione che la convocazione sia sottoscritta da codesta persona e che, parimenti, essa, a propria firma, si assuma le obbligazioni con il locatore dei locali.
In questo modo l’amministratore sarà esonerato da responsabilità civili e penali (che non rientrano nel magro compenso che gli viene, solitamente, corrisposto) e i condomini potranno avere la loro assemblea, se proprio ci tengono.
Ovviamente, invece che da un solo condomino tale convocazione potrà essere sottoscritta da più condomini, in particolare da tutti quelli che fanno maggiore clamore nel richiederla.
Resta inteso che in tale assemblea l’amministratore non dovrà assumere né la carica di presidente né quella di segretario, ma presenziarvi solo per presentare, all’occorrenza, il proprio Rendiconto.
Nel caso invece che i condomini pretendano di riunirsi in “video assemblea” suggeriamo che l’amministratore mandi, preventivamente, una comunicazione a tutti i condomini richiedendo di essere autorizzato a detta convocazione, in forma scritta (basta anche una e-mail o un whatsapp o qualsiasi altra forma scritta da poter, un domani, esibire ad probationem), precisando che qualora anche uno solo dei condomini non facesse pervenire la sua autorizzazione alla convocazione in video conferenza e alla relativa registrazione, l’assemblea non potrà essere convocata, perché se ne rischierebbe l’impugnazione.
In tutto questo desidero ricordare, quanto già ribadito in più occasioni: l’amministratore ha l’obbligo di “rendere il conto” ma non ha l’obbligo di “farselo approvare”, quindi suggerisco che, se sono già pronti i consuntivi di fine anno, essi vengano inviati ai condomini con due righe di accompagnamento nelle quali si precisa che l’assemblea si terrà appena l’emergenza sarà cessata o ci saranno chiare indicazioni legislative che ne regolamentino la convocazione e la tenuta. Senza rischi economici e/o penali per l’amministratore e/o i condomini”.
Non ci rimane che attendere eventuali sviluppi.
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