Riunione, assemblea e assembramento non sono sinonimi. Le ultime Faq generano solo confusione
Dopo la pubblicazione delle ultime faq, la certezza cede il passo all’incertezza.
Allโindomani del deposito dellโultimo emendamento sulla teleassemblea, sorgono alcuni dubbi interpretativi sul concetto di riunione, assemblea e assembramento.
A generare ulteriore confusione, da qualche giorno, cโรจ anche una Faq sul sito della Presidenza del Consiglio che, come da fa notare il Dott. Rosario Calabrese (Presidente Nazionale Unai), in un suo recente comunicato, โdichiara la possibilitร di tenere assemblee purchรฉ nel rispetto di … e prosegue citando adempimenti che nulla hanno a che vedere con le assemblee condominiali, essendo previsti per situazioni diverse, e che, comunque, cesseranno di avere effetto dal 14 giugno prossimoโ.
Le considerazione partono da un dato: โriunioneโ, โassembleaโ e โassembramentoโ non sono sinonimi, per cui, se ne deduce che una norma chiara che autorizzi le assemblee in presenza, al momento, non cโรจ.
Non rimane che attendere lโesito dellโemendamento che autorizza le assemblee in video conferenza, depositato questa notte in fase di conversione del Decreto Rilancio.
Viste le pressioni che ci pervengono dai condomini, ad evitare che qualcuno pensi che non vogliamo convocare le assemblee per chissร quali occulti motivi, il Presidente dellโUnai, elenca alcuni suggerimenti: โconsiderato che, nel caso lโamministratore convocasse lโassemblea in presenza, dovrebbe disporre di un locale adeguatamente grande da rispettare le prescrizioni in materia di distanze interpersonali, che tale locale dovrebbe disporre di tutti gli altri requisiti di sanificazione prescritti, ma che questo comporterebbe considerevoli costi, per i quali lโamministratore non รจ stato autorizzato, sicchรฉ, specie in caso di assemblea deserta, rischierebbe di risponderne in proprio, suggeriamo che lโamministratore dica al condomino che preme per la convocazione dellโassemblea di essere disponibile a convocarla a condizione che la convocazione sia sottoscritta da codesta persona e che, parimenti, essa, a propria firma, si assuma le obbligazioni con il locatore dei locali. ย
In questo modo lโamministratore sarร esonerato da responsabilitร civili e penali (che non rientrano nel magro compenso che gli viene, solitamente, corrisposto) e i condomini potranno avere la loro assemblea, se proprio ci tengono.
Ovviamente, invece che da un solo condomino tale convocazione potrร essere sottoscritta da piรน condomini, in particolare da tutti quelli che fanno maggiore clamore nel richiederla.
Resta inteso che in tale assemblea lโamministratore non dovrร assumere nรฉ la carica di presidente nรฉ quella di segretario, ma presenziarvi solo per presentare, allโoccorrenza, il proprio Rendiconto.
Nel caso invece che i condomini pretendano di riunirsi in โvideo assembleaโ suggeriamo che lโamministratore mandi, preventivamente, una comunicazione a tutti i condomini richiedendo di essere autorizzato a detta convocazione, in forma scritta (basta anche una e-mail o un whatsapp o qualsiasi altra forma scritta da poter, un domani, esibire ad probationem), precisando che qualora anche uno solo dei condomini non facesse pervenire la sua autorizzazione alla convocazione in video conferenza e alla relativa registrazione, lโassemblea non potrร essere convocata, perchรฉ se ne rischierebbe lโimpugnazione.
In tutto questo desidero ricordare, quanto giร ribadito in piรน occasioni: lโamministratore ha lโobbligo di โrendere il contoโ ma non ha lโobbligo di โfarselo approvareโ, quindi suggerisco che, se sono giร pronti i consuntivi di fine anno, essi vengano inviati ai condomini con due righe di accompagnamento nelle quali si precisa che lโassemblea si terrร appena lโemergenza sarร cessata o ci saranno chiare indicazioni legislative che ne regolamentino la convocazione e la tenuta. Senza rischi economici e/o penali per lโamministratore e/o i condominiโ.
Non ci rimane che attendere eventuali sviluppi.
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