• Riscossione delle quote condominiali e scadenza del mandato conferito ai gestori. In attesa di nuovi sviluppi normativi

    Avv. Michele Zuppardi | Aprile 24, 2020

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    Modifiche delle disposizioni di attuazioni al codice civile in materia condominiale (parte seconda). 

    Prosegue così, su Libricondominio, l’analisi dell’ordine del giorno presentato nella seduta parlamentare di ieri, di cui abbiamo dato tempestiva notizia in anteprima assoluta e su cui il nostro Autore Roberto Rizzo ha già proposto stamani una prima disamina in ordine a due punti cardine del nuovo impianto in discussione: obbligo di sanificazione periodica per i condomìni e riconoscimento del codice  Ateco degli amministratori.

    Tocca adesso ad altri due temi di particolare rilievo sia per gli amministratori che per il popolo degli amministrati, che sono quelli relativi alla riscossione delle quote condominiali e alla scadenza del mandato conferito ai gestori.

    Al fine di consentire all’amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell’articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: dopo l’ultimo capoverso è inserito il seguente: è fatto divieto all’amministratore di riscuotere le quote condominiali presso il proprio studio o presso il condominio, mentre – sempre al 7 comma – sono proposte le sostituzioni di “far tramite” conriscuotere e pagaree “su uno specifico conto corrente” conesclusivamente tramite uno specifico conto corrente”.

    Se per moltissimi amministratori questa disposizione sarà ritenuta una vera e propria manna dal cielo, per altrettanti proprietari la questione può rilevarsi assai spinosa.

    I primi potrebbero finalmente togliersi di dosso la perenne seccatura del “porta a porta” e dell’attività di “sportello cassa” in studio, mentre i  secondi riterranno certamente iniqua l’obbligatorietà di pagare commissioni bancarie per bonificare importi di piccola consistenza.

    Resta infatti da capire come sia davvero possibile inibire l’uso del cash anche per le minori transazioni condominiali, mentre alcuna norma vieta negli altri settori il pagamento in denaro contante: una piccola rivoluzione che ha il sapore di un bellissimo regalo alle banche e alle poste, e di cui sentiremo a breve le inevitabili proteste del popolo dei consumatori.

    Andiamo avanti.

    Nel caso il mandato dell’amministratore fosse scaduto o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire il prosieguo dell’attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all’articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato con pieni poteri fino a quando non sarà esplicitamente revocato dall’assemblea e avrà diritto ai compensi approvati all’atto della nomina”.

    Cosa significa “esplicita revoca dell’assemblea”? Letta così, sembrerebbe un rinvio “ad oltranza”, sia pure giustificato dall’emergenza in atto, che certamente non sarà gradito ai tanti amministrati troppo spesso incapaci di autodeterminarsi e privati improvvisamente della possibilità di valutare – a scadenza certa – l’operato del mandatario in cui hanno riposto fiducia.

    Ma soprattutto, stante la permanenza del divieto di radunarsi in assemblea, come potrebbe manifestarsi realmente la “esplicita revoca dell’assemblea” oggi immaginata, proposta e in fase di discussione?

    Se il dato positivo è che finalmente si mette mano al riordino della materia, quello negativo è che qualcosa non torna. Aspettiamo, e vediamo

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    Avv. Michele Zuppardi

    Avvocato civilista cassazionista, giornalista pubblicista. Collaboratore di numerose testate giornalistiche a diffusione locale e nazionale sin dai tempi della maturità classica, negli ultimi anni si è particolarmente dedicato all’approfondimento di temi giuridici condominiali Viale Trentino, 79 - 74121 Taranto TA 099 735 3000 postazuppardi@gmail.com http://www.studiozuppardi.it
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