• Niente più dubbi. Sì alle assemblee condominiali da remoto

    Redazione Libricondominio | Agosto 10, 2020

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    Niente più dubbi. Le assemblee da remoto s’hanno da fare…anzi, sono l’unico strumento salvavita contro il diffondersi della pandemia, durante il periodo di emergenza (che si protrarrà al 15.10.2020).

    Questa volta la conferma da autorevole dottrina, il Giudice Antonio Scarpa, che in modo esplicito, rispondendo ad un quesito pubblicato dal quotidiano Sole 24 Ore, ne ammette la costituzione senza troppi fronzoli e giri di parole, ricorrendo all’analogia legis.

    Per le assemblee condominiali da remoto non occorrono formalità di chissà quale fattezza. Basta al riguardo curare alcuni semplici accorgimenti.

    Secondo il magistrato della Corte di Cassazione (il quale è anche componenti dei centri studio di importanti associazioni di categoria) l’assemblea telematica condominiale non riceve alcun limite dal codice civile.

    Unica accortezza che dovrebbe assumere l’amministratore sarebbe quella di precisare che l’assemblea viene convocata ai sensi 06 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

    Tale norma, in particolare, stabilisce, che, con l’avviso di convocazione delle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19, relative a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, mutue assicuratrici, associazioni e fondazioni, si possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oppure anche lo svolgimento esclusivo dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Per le società a responsabilità limitata si può altresì consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

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    A cura della Redazione

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