L’impatto del recente DPCM sulle assemblee di condominio: questioni di prudenza.
Le disposizioni, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio u.s., resteranno in vigore fino al 05 marzo 2021 pertanto, sarebbe preferibile comunque ricorrere alla assembelle da remoto.
Come si evince chiaramente dalla lettura del testo dell’art. 1 lettera o) del citato DPCM, nulla di nuovo sotto il sole, indipendentemente dalla colorazione della zona di appartenenza della Regione, almeno così pare.
Recita, infatti, l’art. 1 lettera o) del testo citato: “sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.”
L’articolo in questione –che ricalca sostanzialmente la vecchia disposizione- ci dice, dunque, che, in ambito condominiale, le riunioni in presenze restano possibili, nel rigoroso rispetto delle norme anti contagio, ma fortemente sconsigliate, con preferenza per le riunioni con modalità a distanza.
È evidente che, rispetto al passato, dovrebbe essere più agevole convocare assemblee da remoto, attesa la nuova formulazione dell’art. 66 disp att. c.c. il quale recita, al novellato comma 6: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.”
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