• Le attività autorizzate in condominio ed il ruolo dell’amministratore

    Avv. Maurizio Tarantino | Marzo 30, 2020

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    Le attività autorizzate in condominio e il ruolo “di controllo” dell’amministratore

    Il condominio non si ferma di fronte al coronavirus.

    Difatti, nel decreto Cura Italia n. 18/2020 non rientra la sospensione delle attività necessarie e indispensabili connesse alla manutenzione e al funzionamento del condominio, ivi compreso il lavoro dell’amministratore. In particolare, chi esercita la professione in base al codice ATECO 68.32.00 (amministratore) può continuare a lavorare, pur favorendo, se possibile, la procedura in smartworking.  Proprio su tale aspetto, in data 23 marzo 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella risposta alle faq sul Coronavirus (sezione attività produttive, professionali e servizi), ha precisato che: ” tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite. Inoltre, l’articolo 1, lett. c) del DPCM del 22 marzo 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di Condominio, per le quali si può consultare l’apposita faq)”.

    Cosa accade per le attività consentite svolte in condominio?

    Nel dettaglio, come recita il dispositivo del DPCM del 22 marzo 2020, le attività di manutenzione delle imprese edili sono sospese, mentre tutte le altre attività connesse alla fornitura di beni e servizi continuano regolarmente.

    Così, ad esempio:

    1. i servizi di igiene e pulizia degli spazi comuni;
    2. gli interventi agli impianti elettrici, Tv;
    3. le portinerie;
    4. la vigilanza e sicurezza;
    5. la fornitura di gas e gasolio da riscaldamento in loco è assicurata;
    6. interventi connessi alla manutenzione della caldaia centralizzata del condominio.

    Dunque, quasi tutte le altre attività che interagiscono con l’edificio in condominio sono ricomprese nei codici Ateco dell’allegato n.1 che forniscono beni e servizi all’edificio.

    Così le imprese di pulizia e disinfestazione, gli elettricisti e antennisti, le portinerie, i servizi postali e attività di corriere, banche ed assicurazioni, le attività legali e contabili, i servizi connessi ai sistemi di vigilanza, le riparazioni sia a computer e periferiche ed ai telefoni  ed altre apparecchiature per le comunicazioni.

    Attività consentite e ruolo dell’amministratore

    Spetta all’amministratore assicurarsi che custodi, addetti alle pulizie, giardinieri, e tutti coloro che prestano servizio nel condominio siano tutti dotati dei dispositivi di protezione (guanti e mascherine).

    È poi fondamentale che l’amministratore concordi con gli addetti alle pulizie i prodotti da utilizzare per sanificare periodicamente tutti gli spazi e le superfici dell’edificio. Il portiere, dunque, potrà essere sul posto di lavoro, con i dispositivi di protezione individuale, se non è possibile tenere la distanza di un metro.

    Cosa accade per i lavori nella proprietà privata?

    Quanto agli aspetti privati, in data 23 marzo 2020, invece, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella risposta alle faq sul Coronavirus (sezione attività produttive, professionali e servizi), in merito ai lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione, ha precisato che: “è possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili”.

    Dunque, alla luce di quanto riportato dal governo, è possibile svolgere lavori di riparazione nel caso di immobili privati e, quindi, nel caso oggetto di quesito, di interventi che riguardano le attività consentite di “Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa”.

    Invero, secondo i tecnici in materia,  le attività edilizie in cantieri privati sono consentite se riconducibili alla categoria «43.2» dei codici Ateco.

    Questo gruppo include le attività di installazione di servizi che supportano il funzionamento di un edificio inclusa l’installazione di impianti elettrici, idraulici (acqua, gas e sistemi di fognatura), impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria, ascensori eccetera.

    Tra le attività edili sospese invece vi rientrano  la costruzione di edifici (residenziali e non);  lo sviluppo di progetti immobiliari.

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    Avv. Maurizio Tarantino

    Avvocato del Foro di Bari. È autore e coautore di numerose pubblicazioni in materia di condominio e locazioni. Collabora con diverse riviste specializzate. Giornalista pubblicista, responsabile scientifico e docente per i corsi di formazione e aggiornamento degli amministratori di condominio. Docente presso la Scuola Superiore di Magistratura. Componente del comitato scientifico del portale tematico Condominioelocazione.it. Collabora, in qualità di articolista giuridico con la testata Condominiocaffe.it
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