Lavori urgenti in condominio: via libera senza la ratifica dell’assemblea
Un condomino impugnava la ratifica di un intervento di manutenzione straordinaria del tetto sovrastante la scala che già era stato eseguito su autonoma iniziativa dell’amministratore in quanto considerato urgente e indifferibile.
Il Tribunale di Roma, invece, con sentenza sentenza 17801/2021, respinge il motivo di impugnativa ritenendolo infondato, in quanto in base all’articolo 1135, comma 2 del Codice Civile, che abilita l’amministratore a ordinare interventi di manutenzione straordinaria senza avere l’obbligo di consultare previamente l’assemblea e/o ottenerne l’assenso, a condizione che detti lavori siano connotati da inderogabile urgenza.
In particolare, il solo incombente che la norma impone all’amministratore è di riferire l’esito ai condomini alla prima assemblea utile.
In altri termini, non vi è necessità di ratifica dell’assemblea poiché l’autorizzazione al compimento dei lavori urgenti non esorbita dai limiti imposti dalla legge al mandato dell’amministratore di condominio.
Tant’è vero che, anche ove non fosse compiuta detta “informativa” alla prima assemblea utile, l’omissione « non preclude il diritto dell’amministratore al rimborso delle spese riconosciute urgenti nei limiti in cui il giudice le ritenga giustificate» (Cassazione Civile, sentenza 10144/1996).
Stampa articoloI poteri e i doveri dell’Amministratore di Condominio. Un vademecum operativo