Come bilanciare i lavori in condominio con le esigenze condominiali e le misure di sicurezza da COVID-19?
L’art. 1130 punto 4 c.c. prevede che l’amministratore debba “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”. Questo si traduce nel dovere per l’amministratore di adoperarsi ad interessare manutentori a seguito di guasti che si verificano nei suoi Condomini.
Tuttavia in questo periodo, uscire dalla
propria dimora è possibile solo in casi espressamente previsti dalle normative
emanate ed afferenti misure per il contenimento della diffusione del COVID-19. I
vari DPCM hanno anche previsto modelli
di autocertificazione – aggiornati quasi giornalmente – che la persona
trovata a circolare dalla forza pubblica deve compilare e sottoscrivere, con
tutte le conseguenze penali del caso qualora le dichiarazioni si rivelassero
non veritiere o non sufficienti a giustificare lo spostamento.
L’amministratore di condominio si trova a
dover bilanciare le esigenze
condominiali con le misure di
sicurezza da COVID-19 e ormai diventa rilevante anche la motivazione con la
quale il manutentore si reca al Condominio.
Urgente o non urgente? Questo è il problema! In effetti, l’amministratore di condominio, deve fare i conti con dei parametri di determinazione del livello di emergenza di un intervento ormai alterati da una mutata percezione che il condòmino ha dell’urgenza stessa.
Mettiamo che una Ditta venga mandata in un
Condominio e durante il tragitto il manutentore venga fermato dalla forza
pubblica. Egli dovrebbe dichiarare che
il proprio spostamento è dovuto ad un’emergenza. Mettiamo, però, che
successivamente egli venga chiamato dalla Pretura per comprovare questa urgenza
ed invece emergesse che in realtà l’intervento era un’opera differibile.
L’amministratore che responsabilità avrebbe
riguardo alla commissione girata al manutentore sulla base di un’erronea
valutazione che ha portato alla dichiarazione non veritiera?
E’ opportuno che i condòmini capiscano la
serietà del momento e che interessino il proprio amministratore per fatti davvero urgenti.
Per tale motivo ben farebbe l’amministratore a pretendere dal condòmino, l’invio di una richiesta dichiarando il livello di urgenza della questione in modo da avere lui stesso una pezza giustificativa nell’aver incaricato il proprio manutentore di fiducia.
Nel 1998 consegue l’attestato di formazione per amministratori professionisti di Condomini presso la F.N.A.I. (Federazione Nazionale degli Amministratori Italiani) e dal 1999 svolge ininterrottamente la professione di amministratore.
Nel 2014, consegue l’attestato di formazione per Revisori Condominiali presso l’A.N.A.P. (Associazione Nazionale degli Amministratori Professionisti); in tale settore ha svolto diverse revisioni di contabilità condominiali anche come c.t.p. in alcune controversie giudiziali.
La sua competenza specifica nel settore (tra l’altro certificata nel novembre del 2012 da ELTI) è da anni riconosciuta a livello nazionale e testimoniata, tra le altre cose, da:
svariate docenze in corsi per amministratori di Condominio per diverse associazioni di categoria, enti privati ed università;
l’essere stato selezionato come giudice Arbitro dalla Camera Internazionale Arbitrale. Il giudice arbitro è colui che decide le controversie emettendo un lodo, del tutto simile alla sentenza di primo grado dei Tribunali.
Responsabile per la formazione dell’associazione APICE
Attualmente collabora costantemente con la testata giornalistica condominiocaffe.it oltre ad essere Autore di numerose pubblicazioni per la casa editrice Libricondominio.it
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