• L’amministratore di condominio, il contagio e la privacy

    Avv. Michele Zuppardi | Aprile 3, 2020

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    Intervista all’avvocato Carlo Pikler, Data Protection Officer esperto di diritto sul trattamento dei dati personali in ambito condominiale

    C’è particolare attenzione, in questi giorni, sul tema della privacy degli ammalati e dei sospetti tali.

    Colpa del perdurante clima di paura, che provoca generale incertezza e preoccupazione sulle modalità e sugli effetti delle nuove forme di “delazioni” originate dal Covid-19,  insinuatesi prepotentemente in prossimità delle nostre case con l’immancabile susseguirsi degli spontanei interrogativi proposti agli specialisti del ramo.

    Molti amministratori di condominio, bersagliati da continue richieste di “trasparenza” e “pronto intervento” a tutela dell’incolumità dei residenti negli edifici in gestione, hanno chiesto e chiedono lumi sull’esercizio dell’obbligo di riservatezza in relazione alla reclamata presunta liceità di rendere pubblici i nomi e cognomi.

    Molti altri, ancora, desiderano comprendere meglio i contorni operativi delle attività di sanificazione al fine di evitare passi falsi e contestazioni indesiderate, posto che – quando si toccano i portafogli – ogni decisione scaturita da valutazioni personali rischia sempre di essere soggetta a severa critica.

    Libricondominio non ha mancato di affrontare l’argomento, e ha pubblicato stamani un chiaro ed esaustivo intervento dell’avvocato Caterina Tosatti, nel quale sono delineate senza mezzi termini le reali ed effettive competenze degli amministratori di condominio in ordine a questi attualissimi e pressanti temi gestionali.    

    Sul punto, e a ulteriore approfondimento dellaquestione,  abbiamo inoltre intervistato l’avvocato Carlo Pikler, Data Protection Officer, esperto di diritto sul trattamento dei dati personali in ambito condominiale, responsabile del Centro Studi di Privacy and Legal Advice, attualmente autore della rubrica “I mercoledì della privacy” ne Il Quotidiano del Condominio de Il Sole 24 Ore.

    Avvocato Pikler, nel rapporto fra amministratori e amministrati possono rientrare le questioni personali di tipo sanitario?  

    Assolutamente no. Sappiamo bene che le attribuzioni dell’amministratore sono specificatamente segnate nell’articolo 1130 codice civile, e a queste si deve fare esclusivo riferimento. L’amministratore deve disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune per assicurarne il miglior godimento a ciascuno dei condòmini, e deve compiere gli atti conservativi sulle parti comuni per tutelare i condomini e i terzi che vi transitano. Inoltre, l’amministratore è assoggettabile alle norme del testo unico sulla sicurezza del lavoro.

    Intanto, però, in tutti gli edifici la paura di contrarre il virus si fa sentire…

    L’orientamento di non dover estendere i compiti dell’amministratore oltre i ruoli e le competenze ben determinate dalla norma codicistica è stato anche ripreso da Federprivacy, la quale proprio ieri ha pubblicato un importante articolo che ha sposato l’orientamento in questione, da me già espresso in varie occasioni e in vari contributi specialistici scritti che ho avuto il piacere di veder pubblicati. È importante che si ragioni in questi termini, per evitare che gli amministratori si accollino  responsabilità e rischi che a loro non competono e li esporrebbero a future eventuali azioni risarcitorie o sanzionatorie per illeciti trattamenti dei dati personali.

    Sono in molti a pretendere dall’amministratore i nomi di chi si è ammalato.

    Si tratta di richieste alle quali non si deve dar corso. Non esistono deroghe sul punto, e laddove l’amministratore si trovasse a trattare i dati sanitari per aver ricevuto una comunicazione di un caso di covid-19 è obbligato a trattarli in maniera anonima, in modo che nessuno possa riuscire a risalire al soggetto interessato, neppure in maniera indiretta. Se l’amministratore comunicasse agli altri condomini il nominativo del soggetto contagiato, si esporrebbe ad eventuali azioni risarcitorie e rischierebbe di subire severe sanzioni amministrative da parte del Garante per trattamento illecito dei dati personali.

    Ciò vale anche in presenza di situazioni particolarmente pericolose?

    Unica deroga ai principi generali dettati dal GDPR è quella prevista dall’art. 9 del Regolamento europeo, che consente di operare anche senza il consenso dell’interessato laddove il trattamento dei dati particolari sia necessario per tutelare un interesse vitale di questi o di un’altra persona fisica, e il soggetto in questione si trovi nell’incapacità di prestare la propria autorizzazione. Si tratta però di un aspetto che riguarda l’attività “interna” dell’amministratore, al quale non è consentita la comunicazione dei nominativi a terzi, ma solo e soltanto di aprire il fascicolo condominiale, tenerlo nel Registro Anagrafe e Sicurezza e svolgere così l’intervento di sanificazione.

    Ci dica della sanificazione: è sempre obbligatoria ?

    I provvedimenti statali e il Ministero della salute hanno già chiarito molto sul tema, e dagli orientamenti espressi possiamo ben dedurre come l’amministratore, nel caso in cui sia certa e dimostrabile la presenza di un caso di Covid-19 in un condominio, debba procedere con un intervento di sanificazione. Tale intervento dovrà essere considerato urgente, e dunque non avrà bisogno di una successiva ratifica ma basterà solo che venga portato a conoscenza dell’assise condominiale per la semplice presa d’atto.

    Ultima domanda. Il condòmino contagiato ha qualche particolare obbligo di comunicare il suo stato all’amministratore?

    Assolutamente no. I DCPM che hanno disciplinato le misure di urgenza si rivolgono al singolo cittadino imponendogli di comunicare agli organi preposti il proprio stato di salute laddove vi sia il sospetto di contagio da covid-19.  Non esiste alcuna norma che imponga di comunicarlo all’amministratore. Come già detto, però, laddove glielo comunicasse, l’amministratore dovrà usare l’accortezza di chiedere la forma scritta, in modo da poter disporre lo svolgimento dell’attività di sanificazione con meno rischi di contestazione della spesa in sede di approvazione del rendiconto da parte dei condomini.

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    Avv. Michele Zuppardi

    Avvocato civilista cassazionista, giornalista pubblicista. Collaboratore di numerose testate giornalistiche a diffusione locale e nazionale sin dai tempi della maturità classica, negli ultimi anni si è particolarmente dedicato all’approfondimento di temi giuridici condominiali Viale Trentino, 79 - 74121 Taranto TA 099 735 3000 postazuppardi@gmail.com http://www.studiozuppardi.it
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