• La sola approvazione dei lavori straordinari legittima l’amministratore ad agire contro i morosi

    Redazione Libricondominio | Luglio 27, 2020

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    In ambito di lavori di manutenzione straordinaria, l’approvazione assembleare dell’intervento manutentivo legittima l’amministratore di condominio a riscuotere i contributi.

    Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15696 del 23 luglio 2020, che ha, di fatto, allargato le maglie del poteri di intervento dell’amministratore legittimando il medesimo, a porre una azione per il recupero degli oneri condominiali nei confronti del condomino moroso.

    La Cassazione, con questa ordinanza, ha avuto modo di evidenziare che la deliberazione assembleare che approvi un intervento di ristrutturazione delle parti comuni ha un duplice valore:

    1. valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese;

    2. valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge.

    Alla luce di tali considerazioni la Corte ha stabilito che ove manchi l’approvazione dello stato di ripartizione da parte dell’assemblea, l’amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all’azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso,  (ex art. 1130, n. 3, c.c.) In tali casi, l’amministratore può agire in sede di ordinario processo di cognizione, oppure ottenere ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c.

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    A cura della Redazione

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