• In Sicilia sarà obbligatorio il fascicolo fabbricato. Nuovi oneri a carico dell’amministratore di condominio

    Redazione Libricondominio | Giugno 6, 2022

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    L’art. 17 del Regolamento Tipo Edilizio Unico, approvato recentemente dalla Regione Siciliana, prevede per tutte le nuove costruzioni  e le costruzioni oggetto di ristrutturazione edilizia o ampliamento, pubbliche o private, l’adozione del fascicolo del fabbricato, redatto a cura di professionisti abilitati e iscritti agli Ordini/Collegi professionali, su incarico del proprietario o dellamministratore del condominio.

    Il fascicolo, preferibilmente in forma digitale, dovrà contenere:

    1. l’individuazione catastale e georeferenziazione dell’immobile;
    2. titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e delle successive modifiche strutturali;
    3. documentazione relativa ad eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori;
    4. copia del certificato di agibilità ovvero di Segnalazione certificata di agibilità;
    5. copia dell’autorizzazione del Genio Civile;
    6. elaborati tecnici relativi agli impianti comuni realizzati nel fabbricato ed agli interventi di manutenzione e modifica degli stessi;
    7. indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza;
    8. relazione energetica di cui al D.lgs 192/2005;
    9. certificati di prevenzione incendi.

    Il fascicolo del fabbricato sarà custodito  dal proprietario o dall’amministratore del condominio, che dovranno trasmetterlo al Comune di appartenenza anche a seguito di eventuali aggiornamenti.

    In caso di vendita il suddetto fascicolo è consegnato al nuovo proprietario; analogamente è consegnato nel caso di subentro di un nuovo amministratore condominiale.

    decreto-20052022-531-sicilia

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    A cura della Redazione

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