In Sicilia sarà obbligatorio il fascicolo fabbricato. Nuovi oneri a carico dell’amministratore di condominio
L’art. 17 del Regolamento Tipo Edilizio Unico, approvato recentemente dalla Regione Siciliana, prevede per tutte le nuove costruzioni e le costruzioni oggetto di ristrutturazione edilizia o ampliamento, pubbliche o private, l’adozione del fascicolo del fabbricato, redatto a cura di professionisti abilitati e iscritti agli Ordini/Collegi professionali, su incarico del proprietario o dell’amministratore del condominio.
Il fascicolo, preferibilmente in forma digitale, dovrà contenere:
- l’individuazione catastale e georeferenziazione dell’immobile;
- titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e delle successive modifiche strutturali;
- documentazione relativa ad eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori;
- copia del certificato di agibilità ovvero di Segnalazione certificata di agibilità;
- copia dell’autorizzazione del Genio Civile;
- elaborati tecnici relativi agli impianti comuni realizzati nel fabbricato ed agli interventi di manutenzione e modifica degli stessi;
- indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza;
- relazione energetica di cui al D.lgs 192/2005;
- certificati di prevenzione incendi.
Il fascicolo del fabbricato sarà custodito dal proprietario o dall’amministratore del condominio, che dovranno trasmetterlo al Comune di appartenenza anche a seguito di eventuali aggiornamenti.
In caso di vendita il suddetto fascicolo è consegnato al nuovo proprietario; analogamente è consegnato nel caso di subentro di un nuovo amministratore condominiale.
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