• Impianti senza certificazione: come deve comportarsi l’amministratore di condominio in caso di smarrimento?

    Giancarmine Nastari | Settembre 19, 2022

    Ti potrebbe interessare:

    19.90 16.90

    13.90

    19.00

    Nel precedente articolo abbiamo visto quali sono le differenze tra Dichiarazione di Conformità e Dichiarazione di Rispondenza, quando si usa il modello ministeriale e quando invece bisogna incaricare un professionista per farsi certificare un impianto condominiale.

    Possiamo dire con certezza che un impianto per essere considerato a norma deve avere la Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n.37 se realizzato dopo il 27 marzo 2008, altrimenti può considerarsi comunque a norma se certificato secondo la Legge 46/90.

    In ogni caso è l’impresa installatrice, esecutrice dei lavori a dichiarare attraverso il modello ministeriale, che ha realizzato l’impianto secondo la regola dell’arte (Legge 1° marzo 1968, n.186) ed in conformità alla normativa vigente. L’impresa installatrice è responsabile della corretta esecuzione degli impianti.

    I poteri e i doveri dell’Amministratore di Condominio. Un vademecum operativo

    Ed in caso di manutenzione?

    In caso di manutenzione ordinaria degli impianti rientranti nell’art.1 del DM 37/08, non è necessario predisporre né un progetto né una dichiarazione di conformità.

    Infatti, all’art.2 del decreto, troviamo la definizione di ordinaria manutenzione come gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.

    Ai sensi dell’art.8, comma 1 del DM 37/08, l’amministratore è tenuto ad affidare i lavori di manutenzione straordinaria ad imprese abilitate ai sensi dell’art.3 dello stesso decreto.

    La manutenzione straordinaria è definibile come l’insieme di interventi che comportano la sostituzione di parti, quali le tubazioni, gli accessori, i collegamenti degli apparecchi fissi ed a incasso, nonché la realizzazione o la modifica delle predisposizioni (rif. UNI 7128).

    Anche nel caso di manutenzione straordinaria, l’impresa installatrice deve rilasciare apposita dichiarazione di conformità del lavoro eseguito.

    In questo caso specifico, dovrà barrare la casella relativa alla “manutenzione straordinaria” sul modello ministeriale e provvedere a predisporre gli allegati obbligatori che risultano essere parte integrante della dichiarazione stessa.

    Nel caso in cui il progetto sia redatto dal Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico deve essere costituito “almeno” dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire.

    Dichiarazione smarrita: come comportarsi?

    Ipotizziamo di aver acquisito un condominio e tra la documentazione ricevuta durante il passaggio di consegne non riusciamo a trovare la Dichiarazione di Conformità. Abbiamo anche contattato il collega che amministrava lo stabile prima di noi, ma della documentazione cartacea nessuna traccia.

    La prima azione che è possibile compiere, è quella di contattare l’impresa installatrice che ha realizzato l’impianto in questione e richiedere una copia della documentazione cartacea.

    Di norma le imprese conservano sempre nel proprio archivio la documentazione relativa agli impianti realizzati.

    Se l’impresa installatrice ha cessato la sua attività oppure ha smarrito anch’essa la documentazione, possiamo fare un ulteriore tentativo per recuperare la dichiarazione di conformità.

    Siccome, ai sensi dell’art.9 del DM 37/08: “il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti”, risulta quindi possibile rivolgersi allo Sportello Unico dell’Edilizia del comune in cui è stato realizzato l’impianto e richiedere una copia della dichiarazione di conformità.

    Ovviamente tutto questo è possibile per gli impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n.37.

    Nel caso di impianto realizzato antecedentemente all’entrata in vigore del suddetto decreto, possiamo comunque fare un tentativo attraverso lo Sportello Unico dell’Edilizia, magari riusciamo a recuperare la tanto ricercata documentazione.

    L’Amministratore nel cassetto. Manuale di pronto intervento per i professionisti del Condominio

    Se purtroppo, tutte le azioni intraprese, non ci permettono di recuperare la documentazione cartacea, dovremmo convocare l’assemblea, per incaricare un professionista alla redazione della Dichiarazione di Rispondenza, visto che il DM 37/08, all’art.7, comma 6, cita: “Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione”.

    Il professionista incaricato, si occuperà di svolgere le opportune verifiche, il rilievo planimetrico degli impianti e la redazione degli schemi. In caso di impianto conforme alla regola dell’arte rilascerà la dichiarazione di rispondenza ai sensi del DM 37/08.

    Nel caso di impianto non conforme, il professionista redige un progetto per l’adeguamento degli impianti. In questo caso il professionista rilascerà una Dichiarazione di Rispondenza per gli impianti esistenti realizzati seguendo la regola dell’arte, mentre l’impresa installatrice si occuperà di redigere la Dichiarazione di Conformità per gli impianti adeguati.

    Ricordiamo sempre che è necessario avere la dichiarazione di conformità di ogni singolo impianto presente all’interno dello stabile condominiale. È un documento che ci permette di attestare che l’impianto presente è stato realizzato a regola d’arte.

    Diffidate da eventuali proposte commerciali in pieno stile Groupon, dove le certificazioni vengono fatte molto probabilmente a tavolino, senza effettuare sopralluoghi o verifiche del caso.

    Anni fa, proprio il presidente di CNA Impianti, Carmine Battipaglia, denunciava proprio questo: “Quello che mancava era proprio la dichiarazione di conformità à la carte”. È la denuncia che arriva da Cna Impianti sulla prassi, diffusasi ultimamente, di certificare la conformità degli impianti online, senza sopralluoghi e a pagamento.

    Affidatevi sempre ad un professionista, iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Meglio far spendere qualche euro in più ai condòmini che poi ritrovarsi con seri problemi sul groppone da risolvere.

    In caso di incarico ad un professionista per la redazione della Dichiarazione di Rispondenza, tali costi sono a carico dei condòmini. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia reperibile per mancata produzione da parte dell’impresa installatrice, l’assemblea ha tutto il diritto di rivalersi sull’impresa esecutrice dell’impianto.

    Stampa articolo

    Giancarmine Nastari

    Amministratore e revisore condominiale. È alla sua seconda pubblicazione monografica, sempre con la casa editrice Libricondominio. Collabora costantemente con il Consulente Immobiliare del gruppo Il Sole 24 Ore, la testata giornalistica on-line Condominiocaffè.it, la rivista Condominio Sostenibile e Certificato, trattando il tema della sicurezza in condominio. Nel 2020 vince il Premio Golden Tech indetto da Condexo per quanto riguarda l’evoluzione della professione attraverso l’utilizzo della tecnologia. Alle spalle ha più di quindici anni di esperienza trascorsi nei più importanti studi di ingegneria del torinese. Si avvicina al mondo del condominio solamente nel 2017, quando si abilità ed inizia sin da subito a svolgere la professione.
    × Ti possiamo aiutare?