• Il Superbonus è alla portata di tutti. Anche i contribuenti incapienti IRPEF possono usufruirne

    FiscoCondominio | Novembre 3, 2020

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    Il contribuente forfettario potrà avvalersi dell’opzione per la cessione del credito alla banca pur se privo di capienza per la detrazione dall’Irpef. Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate

    Può un contribuente che aderisce al regime forfettario usufruire della detrazione derivante dal “Superbonus 110%”. Questa è la domanda che, attraverso istanza di interpello, un contribuente pone all’Agenzia delle Entrate.

    ANALISI LEGISLATIVA

    Con l’articolo 119 del DL “Rilancio” n. 34/2020vengono introdotte nuove regole per poter fruire delle detrazioni derivanti da spese sostenute, per specifici interventi collegati al c.d. “Superbonus”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Con l’articolo 121 invece viene data la possibilità ai contribuenti di poter scegliere come utilizzare le detrazioni fiscali derivanti da interventi riconducibili al “Superbonus”, ovvero:

    • fruire direttamente della detrazione fiscale;
    • richiedere uno sconto diretto in fattura al proprio fornitore cedendogli il credito fiscale derivante dall’intervento effettuato;
    • cessione a terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante.

    Con la circolare 24/E dell’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire ulteriormente che tutti i contribuenti non in possesso di reddito imponibili IRPEF, come ad esempio i contribuenti forfettari o i titolari di redditi di fabbricati in regime di cedolare secca, impossibilitati quindi a fruire direttamente delle detrazioni fiscali, potranno optare, ai sensi dell’art. 121 DL Rilancio n. 34/2020, ad uno sconto diretto in fattura sul corrispettivo dovuto cedendo il credito spettante al fornitore oppure, in alternativa, potranno optare per la cessione di un credito d’imposta d’importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituiti di credito ed altri operatori finanziari.

    Viene così portata definitivamente alla luce la volontà di incentivare gli interventi “Superbonus” indicati nel comma 2 dell’art. 121, prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione diretta del credito, indipendentemente dalla capienza IRPEF del soggetto che ne vuole usufruire.

    LA NUOVA PRECISAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

    Con la risposta n. 514 del 2 novembre, (si veda allegato) l’Agenzia delle Entrate,   risponde all’istanza di interpello andando a riprendere i concetti già indicati nel DL “Rilancio” e nella circolare 24/E dell’8 agosto 2020.

    Il contribuente in regime forfettario, in quanto incapiente IRPEF, non potrà fruire direttamente del credito d’imposta ma potrà avvalersi dell’opzione per la cessione del credito a terzi.

    Risulta molto chiara la linea interpretativa dell’Agenzia delle Entrate. Il “Superbonus” messo alla portata di tutti, permettendo anche ai contribuenti incapienti IRPEF di usufruire delle detrazioni derivanti dagli interventi ad esso collegati.

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