Il superbonus cambia volto. Ecco le ultime novità
L’ultimo emendamento modifica le norme al fine di superare possibili incertezze interpretative in sede attuativa.
In particolare, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato una serie di modifiche del decreto-legge “Rilancio”: incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119) e Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile (121).
In questa tabella abbiamo riassunto le principali novità:
MODIFICHE
ART. 119 |
La detrazione del 110 per cento stabilita per gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e c), si applica anche alle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle cd. villette a schiera. |
L’intervento si applica anche agli impianti a collettore solare e che il massimale di spesa copre anche i lavori per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3. | |
La detrazione del 110 per cento si applica alle spese sostenute per gli interventi indicati nel medesimo comma 2, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
In tale ipotesi, l’agevolazione spetta a condizione che il requisito imposto dal comma 3 (miglioramento della classe energetica dell’edificio) sussista con riferimento all’intero edificio (in condominio o unifamiliare), ovvero alle unità immobiliari site all’interno di un edificio plurifamiliare che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. |
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L’ecobonus, alle medesime condizioni e nei medesimi limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, si applica anche agli interventi di demolizione e ricostruzione. Si interviene anche al fine di ricomprendere nel sismabonus anche gli interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici | |
Le persone fisiche non esercenti attività di impresa o arti e professioni possono beneficiare della detrazione al 110 per cento limitatamente ad interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. | |
I benefici di cui al presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli). | |
MODIFICHE ART. 121 | Lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione. |
Si modifica, inoltre, la lettera b) del comma 1 precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti. | |
Si prevede che per gli interventi di cui all’articolo 119, nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti ai fini dell’applicazione della misura in questione non possono essere più di due per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. | |
Con riferimento all’utilizzo dei crediti ceduti, con le modifiche introdotte al comma 3 si prevede una deroga all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. |