Il Superbonus 110% prevale sugli abusi edilizi
Ok al Superbonus 110% , anche in presenza di piccoli abusi edilizi sanabili.
L’Agenzia delle Entrate, tramite un consulenza giuridica richiesta dal collegio provinciale dei geometri di Ancona, chiarisce un dubbio riguardo la corretta l’applicazione del Superbonus del 110% nell’edilizia.
Il dubbio sollevato dal collegio dei geometri si rifaceva al destino degli interventi realizzati su uno stabile oggetto di domanda di condono, ma non ancora sanato.
Con la consulenza 910-1/2020 (si veda allegato in basso), l’Agenzia ha chiarito come comportarsi con il superbonus se ci sono irregolarità urbanistiche pendenti, affermando che: qualora non risultino necessarie le preventive autorizzazioni edilizie ed effettivamente gli interventi da attuare siano riconducibili nell’ambito della c.d. ‘edilizia libera’ e nel novero degli interventi agevolabili di cui all’articolo 16-bis del TUIR, il contribuente potrà fruire della detrazione in argomento; ciò in quanto non può ritenersi ostativa ai fini del riconoscimento dell’agevolazione la circostanza che per l’immobile non sia ancora concluso il procedimento relativo al condono edilizio, anche considerando che nella fattispecie proposta l’agevolazione non riguarda le spese relative agli interventi che sono stati oggetto del medesimo condono”.
Quindi, è possibile usufruire della detrazione fiscale sugli immobili, maggiorata del 110%, solo se:
- se il procedimento necessario all’ottenimento del condono per il piccolo abuso edilizio non si è ancora concluso;
- gli interventi agevolabili non siano riconducibili a quelli oggetto della sanatoria in corso.
Concludendo l’agevolazione può essere concessa anche se il procedimento di condono edilizio, relativo ad altri interventi rispetto a quelli per cui è stata chiesta la detrazione, non è stato ultimato.
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