• Sollecito via mail al condòmino morosi: scatta il compenso extra all’amministratore di condominio?

    Redazione Libricondominio | Agosto 4, 2022

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    L’invio di un sollecito di pagamento da parte dell’amministratore di condominio via e-mail rientra tra i compensi extra?

    In merito alla legittima richiesta da parte dell’amministratore di un compenso straordinario, in merito ad una determinata attività, ha risposto il Tribunale di Firenze con sentenza del 24 febbraio 2021

    Cosa dice il codice civile in tema di compenso

    Prima di affrontare il caso di specie partiamo dalla norma: l’art. 1129, quattordicesimo comma, c.c. dispone che l’amministratore di condominio deve specificare all’atto della nomina, e ad ogni suo rinnovo, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività che andrà a svolgere a pena di nullità della delibera di nomina.

    Il compenso indicato dev’essere omnicomprensivo: deve indicare ogni elemento che va a comporlo, in maniera dettagliata e precisa.

    La risposta del Tribunale di Firenze sul compenso extra

    La situazione in cui si è trovata a risolvere il Tribunale di Firenze è questa: premesso che l’amministratore abbia rispettato l’onere di specificazione analitica del compenso, e il medesimo sia stato anche approvato dall’assemblea, il fatto che il suo compenso debba comunque essere omnicomprensivo  può legittimarlo a richiedere spese ulteriori per invio di email di sollecito?

    Il giudice fiorentino precisa che “in ogni caso, il compenso richiesto dall’amministratore in tale sede è omnicomprensivo, ossia deve riguardare tutta l’attività gestoria, non potendo richiedere un compenso ulteriore per lo svolgimento di lavori o per attività connesse alla vita condominiale”.

    Quindi: tra l’attività ordinaria, vi rientra anche l’invio dei solleciti ai morosi.

    La clausola sul compenso straordinario

    Il discorso cambia se nell’indicazione del compenso viene deliberato diversamente dall’assemblea. Infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3596/2003), ha sottolineato che “salva diversa deliberazione” la volontà dell’assemblea può riconoscere quelle voci di compenso anche se ordinarie come attività extra dell’attività del professionista.

    In definitiva si possono verificare due situazioni:

    1. l’amministratore può proporre una nuova voce nel preventivo da sottoporre all’assemblea e il consesso assembleare ha il diritto di opporsi ed eventualmente di non rinnovare il mandato;
    2. oppure l’assemblea accetta il nuovo preventivo con le nuove voci, e nel caso di specie il sollecito può avere un costo ma solamente se è stato indicato dall’amministratore di condominio all’atto dell’accettazione.

    In conclusione spetta sempre all’assemblea condominiale il compito generale di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore.

    Il compenso dell’Amministratore di Condominio tra prestazioni ordinarie e straordinarie. Ebook

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    A cura della Redazione

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