Il condominio è un consumatore? Ciò che la Corte di Giustizia Europea non dice
Quale sarà l’effetto della sentenza del 2 aprile della Corte di Giustizia Europea?
La Corte di Giustizia Europea, Prima Sezione, con la sentenza del 2 aprile 2020, resa nella causa C-329/19, si è pronunciata su una questione di assoluto rilievo in ambito condominiale.
La questione è giunta in seno alla Corte di Giustizia Europea, su rimessione di un’ordinanza del Tribunale di Milano del 1 aprile 2019, chiamata a decidere nell’ambito di una controversia tra un condominio ed una società di fornitura di energia termica con cui il condominio aveva stipulato un contratto.
Il condominio sosteneva di essere un consumatore e quindi la clausola del contratto che prevedeva il pagamento di interessi di mora richiesti dalla società era da ritersi nulla perchè abusiva per il consumatore.
La questione nasce quindi dal fatto che il nostro ordinamento non riconosce il condominio quale consumatore. La Corte Europea, dunque, è stata chiamata a risolvere la seguente questione: sono applicabili al condominio le norme dettate dal Codice del Consumo?
Il perché dell’importanza è presto detto. L’applicabilità del Codice del Consumo al condominio, comporterebbe importanti vantaggi per il condominio stesso.
Quali vantaggi? Riconoscere il comdominio quale consumatore significa che il condominio avrà sempre la possibilità di invocare il foro del consumatore e cioè pretendere che ogni causa contro il condominio o promossa dal condominio sia proposta presso il Tribunale o il Giudice di Pace del luogo dove è ubicato il condominio stesso.
Probabilmente il maggior vantaggio che l’applicazione del c.d. Codice del Consumo comporterebbe per il condominio, si rinviene nel riparto dell’onere probatorio: possiamo sintetizzare dicendo che in una causa in cui una delle parti è il condominio – consumatore, l’onere di provare i fatti è decisamente più agevole (c.d. inversione dell’onere della prova).
Da non trascurarsi i benefici in materia di appalti e somministrazione, dove la prova dell’esatto adempimento spetterà al professionista e non al consumatore. Un condominio consumatore, ancora, potrebbe avvalersi della Legge n. 3 del 2012, c.d. Legge Salva Suicidi e, ad esempio, attivarsi per proporre un piano del consumatore ed ottenere una sorta di “concordato” sui propri debiti.
Il condominio (consumatore), in sostanza, verrà considerato il soggetto debole nelle contrattazioni con i soggetti forti (professionisti) e non più alla pari di quest’ultimo. Conseguentemente, tra gli altri vantaggi, il condominio potrà eccepire la presenza in un contratto di clausole abusive che limitino o pregiudichino i diritti del consumatore (c.d. vessatorietà), come avvenuto nel caso di specie. Tanti, dunque, i vantaggi che deriverebbero dall’applicabilità del Codice del Consumo al condominio.
Cosa ci dice la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea? Ci dice che anche se una persona giuridica, quale il condominio nel diritto italiano, non rientra nella nozione di consumatore, gli Stati membri “possono applicare” disposizioni della direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, anche a settori che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva stessa. Tale applicabilità è ammessa, “a condizione che una siffatta interpretazione da parte dei giudici nazionali garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati”.
La Corte di Giustizia Europea non dice che il condominio è un consumatore; dice che i Giudici possono ritenerlo tale.
Possono cioè applicare in favore del condominio le norme più favorevoli (previste dal codice del consumo). E se non lo fanno? Qui sta il punto di domanda. I giudici potrebbero non ritenere il condominio un consumatore o potrebbero non applicare le norme più favorevoli, in assenza di un obbligo in tal senso?
Perché la Corte Europea è chiara nel precisare che gli Stati menbri possono (non devono, ma possono) applicare le norme sul consumatore.
La stessa Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, precisa che gli “Stati membri possono mantenere o introdurre una legislazione nazionale corrispondente alla presente direttiva”. Ed anche laddove gli Stati membri applichino le norme sul consumatore, ci dice la sentenza della Corte di Giustizia Europea, la questione sarà comunque rimessa all’interpretazione dei giudici nazionali.
Non si rinviene, nella sentenza citata, un obbligo per i magistrati ma una possibilità. Non possiamo, dunque, escludere a priori che si assista a giudizi in cui alcuni magistrati facciano tesoro dell’apertura europea ed altri che continueranno a non applicare le norme del codice del consumo al condominio.
Quale sarà l’effetto della sentenza del 2 aprile della Corte di Giustizia Europea? Che il Tribunale di Milano valuterà se ritenere il condominio un consumatore e, in caso positivo, si pronuncerà sulla nullità o meno di quella clausola ritenuta contraria ai diritti del consumatore.
Appare, a questo punto, importante attendere l’esito del giudizio del Tribunale di Milano per aver un primo orientamento. In conclusione, sembra doveroso procedere ancora con cautela prima di poter affermare che il condominio sia, senza possibili contestazioni, un consumatore.
La Corte di Giustizia Europea ha sicuamente aperto le porte alla nozione di condominio – consumatore. Questo è un dato di fatto. Sull’applicazione concreta, bisognerà attendere
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