Responsabile il condominio per la mancata ricezione del plico in tempo utile da parte dei condomini?
La convocazione all’assemblea costituisce atto unilaterale recettizio: col recapito all’indirizzo del destinatario la conoscenza dell’atto si presume, mentre è l’interessato a dover dimostrare l’impossibilità di averne contezza per un evento estraneo alla sua volontà. Trib. Civitavecchia 7 maggio 2020 n. 412
Avviso di convocazione. Si tratta di un atto unilaterale recettizio disciplinato dall’’art. 1335 c.c.. cui si applica la presunzione di conoscenza prevista nella norma per cui l’onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell’impossibilità di acquisire in concreto l’anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà.
Pertanto ove la convocazione ad assemblea di Condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi.
Per costante orientamento della Corte di Cassazione (Cass, 26.09.2013 n. 22047), la disposizione dell’art. 66 disp. att. c.c., viene interpretata nel senso che essa esprime il principio secondo cui ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea del Condominio e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare. Viene, inoltre, affermata la necessità che l’avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo quale dies ad quem alla riunione dell’assemblea in prima convocazione.
Il Caso. I condomini avevano impugnato la delibera in quanto l’avviso di convocazione era pervenuto ben oltre la data di svolgimento dell’assemblea, pertanto senza rispettare il termine di cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, come prescritto dalla norma. Secondo l’Amministratore, non poteva ritenersi responsabile per la mancata ricezione del plico in tempo utile da parte degli attori, gravando su di loro l’onere di provare di non aver avuto conoscenza della convocazione dell’assemblea condominiale.
La soluzione del Tribunale. A seguito dell’istruttoria di causa era emerso che l’avviso di convocazione per detta assemblea era stato spedito a mezzo raccomandata e, come da documentato da parte attrice (cerca traccia poste italiane) risultava consegnato agli attori tramite porta lettere 15 giorno dopo, dunque tardivamente rispetto al termine stabilito dall’art. 66 comma 3 dispatt c.c. ai sensi del quale l’avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data in cui è fissata la prima adunanza.
A tal proposito, il Condominio aveva solo esibito il dettaglio degli invii effettuati dall’amministratore ai condomini da cui risultava la spedizione, ma non vi era prova della consegna del plico al destinatario cinque giorni prima, né della giacenza del plico presso l’Ufficio postale, per cui la sentenza richiamata dalla difesa del Condominio (Cass. 8275/2019) non era aderente al caso di specie.
In conclusione, non era contestato che la consegna era avvenuta materialmente quando ormai l’assemblea, nella quale erano peraltro in discussione temi rilevanti, si era ormai tenuta. Per i motivi esposti, la delibera è stata annullata.
Per approfondimenti sull’esatto procedimento di convocazione si rinvia al seguente testo: