• Responsabile il condominio per la mancata ricezione del plico in tempo utile da parte dei condomini?

    Redazione Libricondominio | Luglio 2, 2020

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    La convocazione all’assemblea costituisce atto unilaterale recettizio: col recapito all’indirizzo del destinatario la conoscenza dell’atto si presume, mentre è l’interessato a dover dimostrare l’impossibilità di averne contezza per un evento estraneo alla sua volontà. Trib. Civitavecchia 7 maggio 2020 n. 412

    Avviso di convocazione. Si tratta di un atto  unilaterale  recettizio  disciplinato dall’’art. 1335 c.c.. cui si applica la presunzione di conoscenza prevista nella norma per cui l’onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario, salva  la  prova  da  parte  del  destinatario  medesimo  dell’impossibilità  di acquisire  in  concreto  l’anzidetta conoscenza  per  un  evento  estraneo  alla  sua  volontà.

    Pertanto  ove la  convocazione  ad  assemblea  di Condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi.

    Per  costante  orientamento  della  Corte  di  Cassazione  (Cass,  26.09.2013 n.  22047),  la disposizione dell’art. 66 disp. att. c.c., viene interpretata nel senso che essa esprime il principio secondo cui  ogni  condomino  ha  il  diritto  di intervenire  all’assemblea  del  Condominio  e  deve,  quindi,  essere messo in condizione di poterlo fare. Viene, inoltre, affermata la necessità che l’avviso di convocazione sia  non  solo  inviato,  ma  anche  ricevuto  nel  termine,  ivi  stabilito,  di  almeno  cinque  giorni  prima  della data  fissata  per  l’adunanza,  avendo  riguardo  quale dies  ad  quem alla  riunione dell’assemblea  in  prima convocazione.

    Il Caso. I condomini avevano impugnato la delibera in quanto  l’avviso di convocazione era pervenuto ben oltre la data di svolgimento dell’assemblea, pertanto senza rispettare il termine di cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, come prescritto dalla norma. Secondo l’Amministratore, non  poteva  ritenersi responsabile per la mancata ricezione del plico in tempo utile da parte degli attori, gravando su di loro l’onere di provare di non aver avuto conoscenza della convocazione dell’assemblea condominiale.

    La soluzione del Tribunale. A seguito dell’istruttoria di causa era emerso che l’avviso  di  convocazione  per  detta  assemblea  era  stato  spedito   a   mezzo   raccomandata   e,  come  da documentato da  parte  attrice  (cerca  traccia  poste  italiane) risultava  consegnato  agli  attori  tramite  porta lettere  15 giorno dopo,  dunque  tardivamente  rispetto  al termine stabilito dall’art.  66  comma  3  dispatt  c.c. ai  sensi  del  quale l’avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data in cui è fissata la prima adunanza.

    A tal proposito,  il Condominio aveva solo esibito il dettaglio degli invii effettuati dall’amministratore ai condomini da cui risultava la spedizione, ma non vi era prova della consegna del plico al destinatario cinque giorni prima, né della giacenza del plico presso l’Ufficio postale, per cui la sentenza richiamata dalla difesa del Condominio (Cass. 8275/2019) non era aderente al caso di specie.

    In conclusione, non era contestato che la consegna era avvenuta materialmente quando ormai l’assemblea, nella quale erano peraltro in discussione temi rilevanti, si era ormai tenuta. Per i motivi esposti, la delibera è stata annullata.

    Per approfondimenti sull’esatto procedimento di convocazione si rinvia al seguente testo:

    La convocazione dell’assemblea condominiale e le nuove prospettive

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    A cura della Redazione

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