I reati in condominio ai tempi del coronavirus
Come deve comportarsi l’amministratore di condominio o il condòmino che ha subito un reato?
Un’era governata, purtroppo, dal terrore. Migliaia di morti ogni giorno per un virus del quale, fino a qualche tempo fa, si ignorava l’esistenza, la natura e provenienza.
Il Governo interviene (parzialmente e in modo assai discutibile!) in una situazione di emergenza, cercando di “mettere le toppe” ad un vestito, quello dell’Italia, che ogni giorno si strappa un po’ di più.
In un momento come questo, momento in cui ogni certezza cade in frantumi, lasciando spazio a dubbi sul futuro, con questo articolo mettiamo a fuoco una questione pratica sollevatami spesso da amministratori di condominio e condomini nei giorni scorsi.
Se viene commesso un reato durante questo periodo di quarantena, la vittima del reato (sia questa amministratore di condominio o condomino) cosa deve fare? Come deve procedere?
Ecco i passaggi fondamentali:
- posto il divieto e il buon senso di non incontrarsi con il proprio legale (salvo in videoconferenza) per rispettare le misure di prevenzione, la persona che ha subito un reato deve scrivere (da sé o con l’aiuto a distanza dell’avvocato penalista) un atto di denuncia querela;
- tale atto, da depositarsi entro tre mesi dalla conoscenza del fatto, deve contenere una attenta descrizione dei fatti, riportando alla fine una richiesta di punizione del responsabile del reato e la circostanza secondo la quale, nel caso di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, la persona offesa intende venirne a conoscenza. Ciò al fine pratico di presentare, entro venti giorni dalla notifica, una eventuale opposizione a richiesta di archiviazione;
- una volta redatta la denuncia, questa va portata presso la Stazione di Carabinieri o il Comando di Polizia più vicini al fine di depositarlo.
Mi raccomando, non uscite senza mascherina e guanti e, soprattutto, non presentatevi senza. Per i più furbetti, inutile approfittare della commissione per “evadere dalla detenzione dentro casa” e andare, così, presso un Comando più lontano. Difatti, in tale circostanza la denuncia non verrà presa e l’operante motiverà tale decisione con una incompetenza territoriale.
Correrete, inoltre, il rischio di essere fermati dalle Forze dell’Ordine e dover dare loro delle spiegazioni che non verranno accolte, andando, dunque, incontro ad una multa che, in virtù dell’ultimo DPCM del 24 marzo (stiamo perdendo il conto del numero di DPCM emessi!), va da un importo di 400 euro ad uno di 3000 euro. Tenetevi i soldi per la spesa!
Una volta giunti presso il Commissariato o la Stazione, dovrete mettervi in fila rispettando la distanza dalle altre persone prevista per sicurezza.
Giunto il vostro turno, vi verrà fatto accedere alla stanza in cui l’operante prenderà la vostra denuncia, timbrandola, e vi rilascerà un verbale. Evitate di farvi accompagnare da altre persone.
Se le persone offese dal reato sono molteplici è consigliabile che ciascuna di esse si rechi per conto proprio presso la Stazione dei Carabinieri o il Commissariato di Polizia più vicino.
Ciò al chiaro fine di evitare un assembramento di più persone e dovere, se fermati da un posto di blocco, giustificare la presenza di più persone. Oltre, chiaramente, alla necessità di evitare il contatto con altre persone e, dunque, il contagio.
Una volta depositata la denuncia, l’operante che la recepisce rilascia un verbale di ricezione dello scritto.
La denuncia può essere, altresì, sporta oralmente previa dettatura da parte della persona offesa e, successivamente trasmessa da parte del comando alla Procura della Repubblica competente territorialmente.
Altra ipotesi per presentare la denuncia querela è recarsi direttamente presso la Procura della Repubblica territorialmente competente, in particolare nell’Ufficio Deposito Atti e procedere, così, al deposito dell’atto, previa apposizione di timbro e numero di protocollo.
Altra questione è quando è necessario denunciare un reato commesso a danno del Condominio?
In tal caso, come noto, la denuncia deve essere presentata dall’amministratore previo incarico conferito in sede di assemblea.
Difatti, in tal caso l’interesse leso non è quello del singolo privato, bensì quello della compagine condominiale. Tuttavia, considerato il divieto di assembramenti disposto dai DPCM per contenere il contagio da Coronavirus, l’amministratore non potrà convocare l’assemblea fisicamente.
Se il regolamento di Condominio lo prevede, dunque, sarà possibile procedere alla riunione in videoconferenza, delegando l’amministratore al deposito di una denuncia querela.
In conclusione, è consigliabile sia per l’amministratore che per i condomini rispettare il più possibile i provvedimenti emessi in questo periodo.
Tuttavia, oltre al rispetto della legge, ricordiamoci di usare il buon senso nelle nostre condotte. Esse ricadranno su di noi e sui nostri figli nel futuro!
Stampa articolo