• I motivi di impugnazione della delibera assembleare non valgono nel procedimento di opposizione ad ingiunzione

    Sara Piras | Aprile 28, 2020

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    Il Tribunale di Busto Arsizio accoglie il gravame proposto da un condominio al quale non era stata confermata l’ingiunzione contro un proprietario.

    Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 301/2020, è ritornato recentemente sull’annoso problema dell’opposizione a decreto ingiuntivo presentata da un condomino avverso l’ingiunzione proposta nei suoi confronti dal Condominio, riformando la sentenza n. 310/2017 emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace che non aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 418/2005 già ottenuto dall’appellante.

    Quest’ultimo proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace contestando la violazione del principio di diritto secondo il quale il giudice  – investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento delle quote relative alle spese di manutenzione straordinaria del lastrico di copertura dell’edificio di proprietà esclusiva di un condomino – non può revocare il predetto decreto sulla base di una invocata invalidità della delibera assembleare.

    Precisava infatti l’Ente condominiale che il condòmino non aveva mai presentato opposizione alla delibera assembleare di approvazione delle predette spese, e che pertanto detta invalidità poteva essere oggetto di cognizione soltanto nell’eventuale giudizio di opposizione al verbale di assemblea e non oggetto della sola opposizione al decreto ingiuntivo.

    In sede di appello, come in sede di primo grado, il condòmino portava quale argomento principale l’illegittimità del criterio di riparto delle spese con errore materiale rispetto agli articoli 1123 e 1126 c.c. per la ristrutturazione del lastrico a livello di proprietà esclusiva di altro condomino. Egli lamentava di aver rilevato un errore materiale nel calcolo della suddivisione dei due terzi, da ripartire tra i condomini, che non teneva conto come il predetto lastrico non fosse solo copertura dell’appartamento dell’appellato ma anche di alcune parti e locali comuni.

    Secondo il Tribunale, il giudice di prime cure doveva limitarsi a verificare il perdurare dell’esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare la loro validità neanche in via incidentale, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano impugnate. La preclusione dell’esame relativo alla delibera per il giudice dell’opposizione va legata solo alle ipotesi di annullabilità della delibera, come nel caso di specie, e non anche nel caso di nullità della stessa la quale non soggiace a termini temporali per la sua proposizione.

    In questa sede si deve ricordare come l’attribuzione dell’assemblea condominiale ex art 1135 c.c. sia quella di deliberare validamente su tutto ciò che riguarda la gestione condominiale, non solo economicamente, ma anche sulla gestione dei servizi e delle parti comuni.

    L’assemblea, in particolare, provvede alla nomina o conferma dell’amministratore, all’approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti annuali e delle ripartizioni relative alle spese di manutenzione straordinaria. Su quest’ultimo punto si sofferma la sentenza oggi in analisi. Compito dell’assemblea è determinare non solo quali siano le opere di manutenzione da svolgere ma è soprattutto quello di suddividere la spese delle predette tra i condomini.

    Secondo il combinato disposto degli articoli 1123 e 1135 c.c. si evince che tutti i condòmini hanno l’obbligo di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e manutenzione per il migliore godimento dell’edificio e tali esborsi sono sostenuti dai condòmini in misura proporzionale al valore millesimale della propria unità immobiliare salvo diversa convenzione nel rispetto delle maggioranze di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1136 c.c..

    Il Condominio, pertanto, nel ripartire le spese della manutenzione straordinaria del lastrico solare ad uso esclusivo, come per i terrazzi a livello che assolvono la funzione di copertura dell’edificio, deve tenere conto dell’utilità connessa all’uso, alla proprietà esclusiva e alla funzione di copertura a vantaggio di tutti i condomini. Le spese di natura straordinaria, attinenti alle parti di lastrico che svolgono la funzione di copertura devono essere divise tra il condomino proprietario esclusivo in ragione di un terzo della spesa, mentre i restanti due terzi suddivisi tra i condomini i cui appartamenti sono in coperti dallo stesso ripartendole in proporzione al piano o alla porzione di piano di ciascuno.

    Qualora il lastrico sia di copertura anche di parti comuni dell’edificio, le spese relative ai due terzi dovranno tenere conto non solo dei valori millesimali ma anche delle proiezioni ortografiche in modo tale che i locali comuni siano ulteriormente suddivisi tra tutti i proprietari in base ai millesimi di spettanza riportati dalla tabella relativa alla parte comune.

    Come ben argomentato dal Tribunale di Busto Arstizio, il condomino appellato – avendo rilevato un errore nelle ripartizioni (come nel caso di specie la mancata considerazione dell’esistenza di parti comuni coperte dal lastrico solare privato oltre all’appartamento di proprietà del condomino appellato) – avrebbe dovuto opporsi, preliminarmente all’emissione del decreto ingiuntivo in favore del condominio, alla delibera assembleare nelle forme e nei termini indicati dall’art. 1137 e s.m.i. c.c..

    Pur essendo le decisioni assembleari vincolanti per tutti i condòmini, può infatti accadere che esse non tengano conto dei limiti imposti dalla legge o, se presente, dal regolamento, e pertanto – in ossequio alle disposizioni del codice civile, ogni interessato dissenziente o assente può esperire in via preliminare il tentativo obbligatorio di mediazione e successivamente – qualora questo non abbia buon fine – può proporre ricorso presso la competente autorità giudiziaria.

    Argomenta giustamente, pertanto, il Tribunale, in qualità di Giudice d’appello, ritenendo che i motivi addotti dal condòmino non sono propri dello strumento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente accoglimento dell’appello presentato dal Condominio e riforma della sentenza emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace.

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    Sara Piras

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