Fase 2, codice ATECO e amministratori di condominio: cosa succede adesso?
Dopo tante pressioni e la ferrea volontà di tornare alla normalità per un’intera categoria professionale, possiamo affermare che qualcosa stia cambiando all’orizzonte per gli amministratori di condominio.
Il tanto atteso DPCM del 26.04.2020, contenente le iniziative del Governo per la c.d. “fase 2”, ha inserito tra i Codici ATECO delle attività che dal 04 maggio potranno riprendere ad operare –sia pure nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19.
Il Codice 68 rubricato AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING, ricomprende i seguenti sotto codici:
68.1 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI
68.2 AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING
68.3 ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI
Quest’ultimo -a sua volta- contiene:
- il 68.31 attività di mediazione immobiliare;
- il 68.32 GESTIONE DI IMMOBILI PER CONTO TERZI.
Il 68.32, contiene il CODICE ATECO 68.32.00 che riguarda specificatamente l’Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi.
Pare proprio, allora, che, pur rimandando ogni ulteriore valutazione di merito ad una fase successiva di approfondimento e di studio del provvedimento nel suo complesso, il Governo abbia inteso allegare al DPCM 26.04.2020 solo i cc.dd. MACRO CODICI e che, per questa via, abbia inteso autorizzare anche la ripresa delle attività degli amministratori di condominio.
Permane, per contro inalterato il divieto di assembramenti in luoghi pubblici e privati con la conseguente impossibilità di convocare le assemblee, pena la violazione dell’art. 650 c.p.
Per la risoluzione delle ulteriori problematiche che, inevitabilmente, caratterizzeranno la paventata fase di ripresa, rimandiamo alle FAQ delle Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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