Esclusione degli studi di amministrazione condominiale dal bonus affitti?
Si studiano moratorie sugli affitti, accanto al potenziamento del bonus del 60% riconosciuto nella forma di credito d’imposta.
In questa situazione di emergenza nazionale, salvo successivi e nuovi provvedimenti normativi o accordi con il locatore, il conduttore non può sospendere il pagamento del canone. Ad ogni modo, per attenuare gli effetti negativi del blocco delle attività legate alla diffusione del coronavirus, il governo ha introdotto un bonus sugli affitti a favore di commercianti, artigiani e di tutte le attività che pagano un affitto per un locale commerciale di piccola taglia e sono stati costretti a ridurre l’attività se non addirittura a chiudere i battenti.
l credito d’imposta sugli affitti è stato introdotto dal Decreto Cura Italia e, per il mese di marzo, consentirà ai titolari di contratti di locazione commerciale di beneficiare di un “rimborso” di parte del canone corrisposto.
Il bonus affitti 2020 spetta però esclusivamente per specifiche tipologie di locazioni: è necessario che il locale in affitto rientri nella categoria catastale C\1, cioè che sia un negozio o una bottega.
Il credito d’imposta non spetta ai titolari di partita IVA esercenti attività essenziali e, quindi, non sottoposte ai provvedimenti di chiusura introdotti per l’emergenza coronavirus.
Il bonus è previsto soltanto per il mese di marzo 2020 e non può essere fruito dai titolari di partita IVA esercenti attività essenziali e non sospese, senza considerare l’impatto economico dell’epidemia da Covid-19 anche su tali settori.
Con la circolare n. 8 del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta del 60% spetta soltanto in seguito al pagamento del canone d’affitto. Inoltre, secondo tale provvedimento, i soggetti interessati devono inserire nel modello F24 il codice tributo (6914) e come riferimento (Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – art. 65, d.l. 17 marzo 2020, n. 18). Si tratta, quindi, non di una sospensione dai pagamenti dell’affitto ma di un credito di imposta (una sorta di rimborso) pari al 60% di quanto versato.
In ambito condominiale, ad esempio, a seguito del provvedimento, sono stati anche sollevati espressi dubbi sul contributo di 600 euro, considerato insufficiente, sul credito d’imposta del 60% per gli affitti riservati solo agli immobili di categoria C1, dunque i negozi, escludendo gli studi professionali, e sull’ascolto sinora limitato delle istanze provenienti dalle diverse categorie (in primis, gli studi di amministrazione condominiale).
Secondo le ultime indiscrezioni, il decreto di aprile potrebbe confermare l’accesso al credito d’imposta, estendendo la platea dei beneficiari. In proposito, si ipotizza l’inclusione nella misura anche per gli immobili diversi da quelli di categoria C\1 (negozi e botteghe):una corsia privilegiata sarà rivolta al settore del turismo, ma anche ai professionisti, con la possibilità di beneficiare del bonus del 60% anche per i canoni di locazione di alberghi, capannoni e studi professionali.
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