Credito d’imposta cedibile al fornitore di energia elettrica della società che ha eseguito gli interventi
Ecobonus e sismabonus a maglie sempre più larghe. La platea dei beneficiari diventa sempre più eterogenea.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in cui si chiede se il fornitore di energia elettrica possa essere cessionario del credito di imposta, in considerazione del collegamento tra tale indispensabile fornitura e il proprio processo produttivo.
Come risulta dalla risposta a interpello fornita dall’Agenzia delle Entrate (si veda allegato risposta n. 249 del 2020) per quanto riguarda l’ecobonus, è possibile cedere il credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione energetica al fornitore di energia elettrica della societa che esegue gli interventi.
Nel caso di specie la società istante ha effettuato interventi di riqualificazione energetica riceve dai suoi clienti i crediti corrispondenti alle detrazioni di imposta loro spettanti per le spese sostenute. L’istante ha intenzione di cedere tali crediti al proprio fornitore di energia elettrica e chiede, pertanto, se tale soggetto rientri tra i potenziali cessionari del credito di imposta.
La risposa dell’agenzia delle entrate è inequivocabile: richiamando le precedeti circolari n. 11/E e n. 17/E del 2018, ritiene che il fornitore di energia elettrica possa essere cessionario del credito di imposta, in considerazione del collegamento tra la fornitura e il proprio processo produttivo.
Il meccanismo è il seguente:
- il committente (primo cedente) può cedere all’impresa esecutrice (primo cessionario) dell’intervento di riqualificazione energetica l’importo che gli spetta ai finidella detrazione d’imposta;
- l’impresa può cedere tale credito d’imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione.
L’Agenzia ha concluso la sua risposta confermando che il credito d’imposta in argomento è ritenuto cedibile ai fornitori della società che esegue gli interventi (ad esempio il fornitore di energia elettrica).
Per completezza ricordiamo che ai sensi del c.d. Decreto Rilancio (Legge 77/2020), i beneficiari del Superbonus 110%, dell’ecobonus tradizionale, del Bonus ristrutturazioni e del Bonus facciate possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, per la cessione del credito, anche a banche ed intermediari finanziari, o per lo sconto immediato in fattura. La nuova normativa ha la finalità di incentivare un maggior numero di interventi.
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