• DL Liquidità Impresa: ecco gli emendamenti presentati in materia di condominio

    Redazione Libricondominio | Maggio 18, 2020

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    Le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera, nella seduta di domenica, hanno avviato l’esame e votazione in sede referente degli emendamenti segnalati dai Gruppi parlamentari al ddl di conversione del DL 23/2020: c.d. Liquidità imprese.

    Si segnalano i testi delle proposte emendative presentate e non ancora esaminate in materia di condominio, aventi ad oggetto la disposizioni in tema di proroga di termini materia condominiale

    EMENDAMENTI PRESENTATI SU CONDOMINIO

    Articolo 3. (SACE S.p.A.)

    Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
    3-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 previsti per gli edifici in condominio, nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall’articolo 1130, comma primo, numero 10, e dall’articolo 1129, comma nono del codice civile, ivi compreso l’esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell’emergenza medesima.

    Art. 36-bis. (Termini sostanziali in materia civile e penale)

    1. Per il periodo tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione o decadenza da qualsiasi atto, azione ed eccezione o la sanzione di inefficacia. Rimangono ferme le disposizioni di cui all’articolo 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

    Art. 36-ter. (Termini in materia condominiale)

    1. Quando il mandato dell’amministratore è scaduto o in scadenza entro tre mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’incarico dell’amministratore è rinnovato per altri sei mesi, in deroga all’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
    2. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile.

    Art. 36-bis. (Disposizioni in tema di proroga di termini materia condominiale)

    1. Quando il mandato dell’amministratore è scaduto in scadenza entro tre mesi alla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto, l’incarico è rinnovato per altri sei mesi, in deroga all’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
    2. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, primo comma, numero 10), del codice civile, il solo termine previsto per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile.
    3. L’amministratore invia ai condomini il rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso ed il preventivo delle spese necessarie per l’esercizio corrente, con le relative ripartizioni tra condomini ai sensi dell’articolo 1135, primo comma, n. 2), dello stesso codice.
    4, Lo stato di ripartizione allegato al preventivo di cui al precedente comma, è efficace nei confronti dei condomini ed allo stesso si applica la previsione di cui all’articolo 63 di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, qualora il preventivo medesimo preveda una spesa non superiore a quella deliberata per l’esercizio precedente a quello corrente.

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    A cura della Redazione

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