Sì alla delega parziale in assemblea in condominio
La delega nell’assembela condominiale
La partecipazione delegata di un condomino all’assemblea condominiale è prevista e disciplinata dall’ art. 67, comma 1, disp. att. c.c. La funzione della delega è quella di consentire ad un condomino, che non possa presenziare all’assemblea, di parteciparvi ugualmente attraverso una persona dallo stesso designata.
La delega si concretizza un rapporto di mandato, quindi il delegato deve attenersi alle istruzioni che gli sono state impartite. Il potere di rappresentanza del delegato sarà pur sempre limitato dall’ordine del giorno, per cui il rappresentante discuterà e voterà per delega solo sugli argomenti preventivamente comunicati al delegante con l’avviso di convocazione.
La delega non è frazionabile
Una delega espressa in modo generico riguarda tutte le materie elencate nell’ordine del giorno. Secondo le regole generali sulla rappresentanza, il delegato non può a sua volta delegare; inoltre, la delega è infrazionabile. Si precisa che il proprietario di più unità immobiliari site nell’edificio condominiale non può conferire più deleghe, dal momento che la qualità di condomino è unica ed indivisibile, essendo irrilevante la quantità delle proprietà esclusive o la loro estensione.
Sì alla delega parziale
Invece, si può anche conferire una delega parziale fissando i limiti del mandato soltanto per uno o più degli argomenti da trattare all’ordine del giorno, questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 22958, del 22-07-2022. La Corte ha inoltre precisato che il solo condomino delegante sia legittimato a far valere l’esorbitanza dell’attività del delegato rispetto ai limiti del mandato conferito.
Stampa articoloL’Assemblea di Condominio. L’intera collana. Formato cartaceo