• Decreto Agosto. Alcune stranezze legislative. Le considerazioni di un amministratore di condominio

    Redazione Libricondominio | Ottobre 12, 2020

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    Rosa Contesi

    Il Governo ha incassato la fiducia della Camera sul Decreto  Legge Agosto e, con ogni probabilità, entro la stessa giornata del 12 Ottobre, si arriverà ad un voto finale sul provvedimento.

    Alcune novità in materia condominiale, lasciano perplessi gli operatori del settore.

    Si è previsto infatti che, con la semplice maggioranza degli intervenuti che rappresenti 1/3 del valore dell’edificio, l’assemblea condominiale possa deliberare su materie non di sua competenza, riservate all’autonomia individuale, quali la cessione del credito fiscale.

    La stessa maggioranza ridotta, approvando i lavori propedeutici alla fruizione del bonus 110%, potrebbe altresì validare, implicitamente,  interventi nella proprietà individuale, eventualmente necessari al cd. salto di classi energetiche.

    Con questi presupposti, una legge che promette la piena gratuità per lavori aventi di norma un costo particolarmente ingente, rischia di aprire la strada a contenziosi interni alla compagine individuale.

    Non si ravvede infatti, nella volontà di fruizione del bonus 110%, quel requisito di necessità ed urgenza che potrebbe imporre al singolo lavori nella sua proprietà individuale.

    Si aggiunge  inoltre che,  l’intero iter deliberativo, necessario alla realizzazione dei lavori condominiali di efficientamento energetico, trova un ostacolo contingente ma non trascurabile,  nella recrudescenza dei ricoveri e dei contagi per Covid-19 .

    Lascia quindi straniti che, mentre da più parti si invochi la modalità remota anche per le sedute parlamentari, mentre le bozze dell’imminente  DPCM di Ottobre in tema di prevenzione del contagio preannunciano una stretta persino su eventi di natura conviviale, mentre il ricorso allo smart  working sarà nuovamente incentivato e mentre negli studi professionali sarà ammessa una sola presenza per stanza, fuori dagli studi professionali, gli Amministratori di Condominio, per la eventuale tenuta delle assemblee condominiali, dovranno ipoteticamente ottenere l’unanimità dei consensi sì da poter operare in sicurezza mediante modalità telematiche.

    La modifica dell’Art. 66 Disp. Att. c.c, subordinerà infatti la liceità delle assemblee telematiche, alla raccolta di un previo consenso da parte di tutti i Condomini.

    Solo 1/3 dei millesimi per invadere la proprietà individuale, cui si contrappone dunque, il consenso unanime per preservare la sicurezza dei Condomini e dell’Amministratore durante le tante assemblee necessarie all’attuazione del bonus 110%.

    La formulazione della norma, già oggetto di critica da parte dell’intero mondo condominiale, sembra lasciare come unico spiraglio per una regolare tenuta delle assemblee da remoto, l’eventualità che esse siano consentite dai regolamenti condominiali.

    Ai fini dell’inserimento,  nei regolamenti condominiali assembleari,  di una norma autorizzativa per assemblee in video e/o in audio conferenza, sarà necessaria la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi.

    Che dire?

    Stranezze legislative!

    E voi cosa ne pensate di queste recenti novità normative introdotte? Per ulteriori commenti ed osservazioni potete scriverci a redazione@libricondominio.it . I contributi ricevuti verranno pubblicati nella nostra sezione “news”.

     

    Rosa Contesi

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    A cura della Redazione

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