D.L. Rilancio. Termini perentori, rinnovo incarico e differimento dell’approvazione del rendiconto condominiale
Il nuovo il decreto legge, in attesa della conferma ufficiale è intervenuto in ambito condominiale con una disposizione ad hoc introducendo nuove disposizioni in merito ai termini perentori, rinnovo dell’incarico dell’Amministratore e approvazione del rendiconto.
I termini. Allo scopo di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, l’articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, ha dispostola sospensione del “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”.
A seguito di tale norma, alcuni autori avevano sollevato alcune criticità in merito al termine di trenta giorni ex articolo 1137, comma 2, c.c. Difatti, prima della Riforma del 2012, il termine di trenta giorni era comminato “a pena di decadenza”, mentre, come oggi, il testo attualmente vigente indica lo stesso come “termine perentorio”. Detto ciò, il nuovo decreto ha apportato le seguenti modifiche:per la stessa durata indicata nel primo periodo (art. 82 comma 2) è sospeso il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione, decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione o la sanzione di inefficacia.
La durata dell’incarico. Quanto alla durata dell’incarico dell’Amministratore, il nuovo decreto prevede che quando il mandato dell’Amministratore è scaduto o in scadenza entro tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, l’incarico dell’amministratore è rinnovato per altri sei mesi in deroga all’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
Approvazione del Rendiconto. Infine, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il decreto prevede che il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile.
TESTO IN CALCE DEL D.L. RILANCIO
<<Art.250 Modifiche all’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- All’articolo all’Art.83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 apportare le seguenti modifiche:
- a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
“Per la stessa durata indicata nel primo periodo è sospeso il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione, decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione o la sanzione di inefficacia.”;
- b) dopo il comma 21, inserire i seguenti:
“21-bis. Quando il mandato dell’amministratore è scaduto o in scadenza entro tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, l’incarico dell’amministratore è rinnovato per altri sei mesi in deroga all’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
21-ter. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile”>>.
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