D.L. Rilancio impantanato. Scompaiono i termini perentori. Per il sismabus ancora tutto da definire
La seconda bozza del d.l. Rilancio, licenziata ieri pomeriggio alle 17.30, dopo la riunione del pre-consiglio dei Ministri, contiene alcune novità in merito ai termini. Il dl Rilancio risulta impantanato, l’ok forse slitta a mercoledì perché mancano ancora tante norme.
Come anticipato ieri, allo scopo di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, l’articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, ha disposto la sospensione del “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”.
Nella prima versione, uscita ieri, il nuovo decreto ha apportato le seguenti modifiche: per la stessa durata indicata nel primo periodo (art. 82 comma 2) è sospeso il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione, decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione o la sanzione di inefficacia.
Nella seconda bozza, invece approvata ieri, il termine perentorio non è più menzionato.
Ecco il testo:
Art.212-ter Modifiche all’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
- All’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso dei termini legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione, decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione o l’inefficacia di atti.”;
nessuna modifica, invece, in merito agli altri due articoli
- b) dopo il comma 21, sono aggiunti i seguenti: “21-bis. Quando il mandato dell’amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi alla data di entrata in vigore, l’incarico dell’amministratore è rinnovato per ulteriori sei mesi in deroga a quanto previsto dall’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
21-ter. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile”.
In merito alle misure fiscali, si rincorrono le voci intorno al superbonus del 110% sia per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) che di adeguamento sismico (sismabonus). Nella bozza del decreto rilancio, atteso in Consiglio dei ministri, figura l’art. 128 dedicato proprio agli incentivi fiscali per sismabonus, ecobonus e ristrutturazione Covid. Ma figura ancora la dicitura “da definire”.
Poprio ieri sera è arrivata una nuova dichiarazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, che con grande enfasi ha detto “esprimo grande soddisfazione per il lavoro portato a termine sul Superbonus al 110% che verrà approvato con il DL Rilancio. I cittadini potranno effettuare lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico con una detrazione superiore alle somme spese o lo sconto totale in fattura, cedendo il credito di imposta alle aziende che a loro volta potranno cederlo a fornitori o istituti bancari”
Stampa articolo