• Covid-19, aggiornamento valutazione del rischio biologico e riflessi in ambito condominiale

    Ing.Alessia Capozzi | Aprile 21, 2020

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    Il piano di valutazione del rischio biologico andrebbe integrato alla luce della diffusione del virus Covid-19.

     

    Il tema dell’obbligatorietà o meno dell’integrazione della valutazione del rischio biologico in tempo di emergenza è un tema che trova la sua legittima risposta nel Decreto 81/08.

    Posto che la tendenza ormai consolidata della giurisprudenza è quella di ritenere il condominio un “luogo di lavoro” sia in presenza di lavoratori che in assenza di lavoratori, l’amministratore in quanto “garante” della sicurezza e della salute dei condomini, oltre che dei lavoratori, ha il preciso obbligo effettuare all’interno delle parti comuni, una valutazione dei rischi finalizzata alla tutela dai pericoli ed i rischi di chiunque vi transiti a vario titolo.

    Per quel che riguarda la valutazione del rischio biologico in condominio, dobbiamo ricordare l’art. 271 del D.Lgs 81/08che riporta quanto segue: “ il datore di lavoro deve tenere conto delle caratteristiche dell’agente biologico per la valutazione dei rischi, oltre che delle modalità lavorative. Quindi in relazione alle caratteristiche dell’agente ed al rischio accertato, adotta le opportune misure di prevenzione e protezione, adattandole alla realtà lavorativa.

    L’articolo parla, inoltre, di un rischio che può essere deliberato, cioè facente parte dell’attività stessa, oppure di rischio potenziale e occasionale. Ed è proprio in questo secondo caso che ricade la situazione di emergenza che stiamo attualmente vivendo. Il Covid 19 rientra appunto tra quei rischi emergenziali da dover valutare.

    Ciò è ancor più vero se pensiamo che l’amministratore, in quanto professionista, ha una responsabilità precisa nei confronti dei suoi mandatari, cioè dei condòmini. L’art 40 del codice penale, relativo ai reati omissivi, specifica al comma 2 che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Dunque, in qualità di professionista, non effettuare un aggiornamento della valutazione del rischio biologico equivale ad una omissione e pertanto sanzionabile come reato.

    Quindi, in caso di “stato pandemico” (già dichiarato dall’OMS) il datore di lavoro dovrà aggiornare la valutazione del rischio biologico individuando misure ulteriori di prevenzione e protezione in accordo con quanto stabilito con le autorità sanitarie internazionali.

    Quindi, il rischio da Covid 19 dovrà essere trattato anche in condominio, alla stregua di un rischio ragionevolmente prevedibile, per il quale non è possibile accertare la contagiosità o positività al virus, pertanto, oltre ad essere oggetto di valutazione, tale rischio dovrà essere gestito con opportune ed apposite precauzioni integrative e misure di prevenzione protezione specifiche, come ad es. procedure e regolamenti scritti e affissi all’ingresso degli edifici, norme di comportamento da attuare in condominio nelle parti comuni, dotazione di dispositivi di protezione individuali adeguati, nel rispetto delle normative stabilite dal Governo e dalle Autorità sanitarie, al fine di evitare il contagio.

    Stante, quindi, che le aree comuni dei condomini sono a rischio, l’Amministratore dovrà disciplinare quanto appena descritto e trasferire le corrette informazioni ai propri condòmini. In particolare, evitare che le famiglie che hanno figli, facciano un errato e pericoloso utilizzo delle parti comuni condominiali, in particolare di giardini e cortili ove si ritrovano per far fare merenda, giocare e socializzare tra loro.

    Inoltre, lo stesso, dovrà fornire all’impresa di pulizie, una comunicazione che indichi le corrette procedure di igienizzazione antivirus, norme comportamentali da suggerire in caso vi fossero casi di positività al COVID 19 nel condominio e procedure di corretta raccolta rifiuti.

    E’ sempre compito dell’amministratore assicurarsi che tutto il personale, custodi, addetti alle pulizie, giardinieri, sia dotato dei dispositivi di protezione (guanti e mascherine). Inoltre, è fondamentale che venga concordato un servizio di pulizia più accurato, soprattutto di maniglie, citofoni e corrimano, con prodotti ad hoc consigliati dal Ministero della salute.

    Il portiere potrà continuare a lavorare ma dovrà dotarsi del “protocollo di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di dispositivi di protezione individuale DPI (mascherine, guanti, disinfettanti)”.

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    Ing.Alessia Capozzi

    3393745136 Alessia_capozzi@hotmail.it
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