• Coronavirus: gli amministratori di condominio chiedono, le FAQ rispondono

    Avv. Michele Zuppardi | Aprile 6, 2020

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    Mentre si profila una proroga delle restrizioni, si continua con la “libera interpretazione” sulle attività di gestione del condominio.

    L’associazione Confabitare, per il tramite del suo Centro Studi nazionale, ha recentemente scritto al Premier Conte per chiedere un chiarimento interpretativo sul Dpcm licenziato lo scorso 22 marzo.

    Una domanda semplice e senza fronzoli, finalizzata a comprendere se le amministrazioni condominiali rientrino o meno fra le attività sospese in dipendenza delle prescrizioni di cui al decreto stesso, con annessa richiesta – in caso affermativo – di una loro opportuna “integrazione” nell’elenco dei lavori autorizzati perchè da ritenersi fra quelli essenziali.

    Il Dipartimento della Protezione Civile, per conto della Presidenza del Consiglio, ha così risposto:

    • tutte le attività non inserite nell’elenco di cui all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, come modificato dal D.M. Del 25 marzo 2020, sono da ritenersi escluse da quelle che possono proseguire;
    • bisogna pur sempre fare riferimento alle risposte pubblicate nelle F.A.Q. ;
    • qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (fatta eccezione, nel caso di specie, per le assemblee di condominio, espressamente vietate);
    • le f.a.q. pubblicate sono in continuo aggiornamento ed hanno un carattere puramente interpretativo.

    Punto e capo. E mentre – giustamente – non si può e non si deve  abbassare la guardia sulle misure restrittive, che potrebbero essere prorogate fino al prossimo sei maggio, il “chiarimento” reso dalla Protezione Civile all’associazione Confabitare sembra quantomeno incompleto e continua inesorabilmente a produrre decisioni del tuttosoggettive da parte degli amministratori, obbligandoli a barcamenarsi giornalmente fra personalissime e non sempre agevoli valutazioni sul cosa, come e quando svolgere la tale o tal altra attività, in perenne ed estenuante contraddittorio con ben quaranta milioni di utenti che vivono nei condomìni d’Italia.

    Se è vero che l’articolo 1, lettera c) del citato Dpcm autorizza qualsiasi attività, pur se sospesa, alla sua possibile continuazione se organizzata “in modalità a distanza o lavoro agile”, è pur vero che il codice Ateco degli amministratori condominiali è stato completamente dimenticato e che – a tutt’oggi – resta comunque ignorato dalla norma e demandato di volta in volta alla discrezionalità degli operatori.

    Non a caso, proprio in ragione della poliedrica e multidisciplinare attività dei professionisti del settore, i quali spesso si imbattono in operazioni praticabili al limite delle prescrizioni generali, molte associazioni di categoria stanno insistentemente continuando a chiedere lumi al Governo con l’obiettivo di ottenere quelle risposte complete e inequivocabili – codice Ateco compreso – che le proporzioni economiche del comparto giustamente richiedono. A quando una risposta governativa esaustiva, ben definita e davvero chiarificatrice che vada a normare precisamente il lavoro degli amministratori di condominio, impedendo l’alea delle libere interpretazioni oggi affidate solo e soltanto a regole di natura generale e all’aggiornamento delle f.a.q.?

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    Avv. Michele Zuppardi

    Avvocato civilista cassazionista, giornalista pubblicista. Collaboratore di numerose testate giornalistiche a diffusione locale e nazionale sin dai tempi della maturità classica, negli ultimi anni si è particolarmente dedicato all’approfondimento di temi giuridici condominiali Viale Trentino, 79 - 74121 Taranto TA 099 735 3000 postazuppardi@gmail.com http://www.studiozuppardi.it
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