• Coronavirus e sospensione assemblee condominiali: ecco il modulo da inviare

    Dott. Marco Venier | Marzo 7, 2020

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    Sono ormai note le recenti disposizioni normative recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-COV2-2019/2020 (COVID-19) noto come Corona virus.

    Sono altresì alla portata di tutti i comunicati delle associazioni di categoria per i propri associati amministratori condominiali, così come gli articoli di pressoché tutti i quotidiani nazionali che informano sullo stato di diffusione del virus e sui provvedimenti di volta in volta adottati.

    In particolare il DCPM del 04 marzo u.s., di rilevanza nazionale e quindi applicabile su tutto il territorio italiano, sancisce l’obbligo di astenersi dal tenere assemblee fino al 03 aprile p.v.

    Come debbono, dunque, comportarsi gli amministratori che hanno indetto assemblee in tale lasso di tempo? La risposta è semplice: debbono rinviarle!

    Il motivo è altrettanto semplice ed è stato di recente evidenziato con un ottimo articolo dall’avv. Emanuele Fierimonte: non ottemperare ad un obbligo di legge che attiene alla salute pubblica, configura reato penale ex art. 650 c.p., denominato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” e come tale sanzionabile in sede di contenzioso penale.

    Questo vale anche per le delibere afferenti procedimenti giudiziali o stragiudiziali (come ad esempio le mediazioni), con termini assai prossimi alla scadenza: le mediazioni possono essere rinviate in data concordabile con l’organismo che ne gestisce il procedimento.

    Per i contenziosi, poi, si evidenzia la decisione dell’Organismo Congressuale Forense di “indire l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie […] per il periodo di quindici giorni fino al 20 marzo 2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione” con le sole esclusioni sempre espressamente previste nel Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati. Dette astensioni portano per logica conseguenza il rinvio delle udienze.

    E se, per colpa di questa sospensione delle assemblee, l’amministratore non facesse in tempo a rientrare nella scadenza dei 180 giorni per presentare il rendiconto ex art 1130 punto 10?

    Sappiamo che tale scadenza è una sorta di “spada di Damocle” che incombe sugli amministratori i quali cercano giustamente di rispettare tale termine per non incorrere in rischi di revoche giudiziali.

    Tutto, però, lascia presagire, a parere dello scrivente, una proroga dei termini di 180 giorni e, almeno si spera, presto verrà ufficializzata una comunicazione in tal senso, come tra l’altro risulta sia già stato richiesto da svariate associazioni come APICE, UNICONDOMINIO, FIGIAC, etc., con una lettera inviata agli organi politici competenti.

    Dunque nulla appare talmente urgente da non poter essere differito di un solo mese e se tutto ciò non bastasse (ma dovrebbe!!) è bene sottolineare che ogni eventuale decisione adottata in un’assemblea tenuta in questo periodo, potrebbe essere dichiarata nulla in sede di giudizio vanificando le relative attività espletate senza parlare degli oneri evitabili e che peserebbero sul Condominio.

    Per tutto quanto sopra, l’amministratore deve astenersi dal tenere assemblee (anzi è costretto a farlo!!!)  per l’intero periodo previsto dalla legge comprese eventuali proroghe disposte dall’autorità pubblica.

    Occorre, ovviamente, un’accurata sensibilizzazione dei propri amministrati con una giusta comunicazione di modo che i condòmini e i residenti nel Condominio ad altro titolo, si sentano compartecipi in un momento così delicato contro una negatività che coinvolge tutti.

    Di seguito una bozza di avviso da inviare in tutti i Condomini che può essere anche semplicemente affisso in bacheca non ledendo (per come è impostato) il diritto alla privacy di alcuno.

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    Dott. Marco Venier

    Nel 1998 consegue l’attestato di formazione per amministratori professionisti di Condomini presso la F.N.A.I. (Federazione Nazionale degli Amministratori Italiani) e dal 1999 svolge ininterrottamente la professione di amministratore.

    Nel 2014, consegue l’attestato di formazione per Revisori Condominiali presso l’A.N.A.P. (Associazione Nazionale degli Amministratori Professionisti); in tale settore ha svolto diverse revisioni di contabilità condominiali anche come c.t.p. in alcune controversie giudiziali.

    La sua competenza specifica nel settore (tra l’altro certificata nel novembre del 2012 da ELTI) è da anni riconosciuta a livello nazionale e testimoniata, tra le altre cose, da:
    • svariate docenze in corsi per amministratori di Condominio per diverse associazioni di categoria, enti privati ed università;
    • l’essere stato selezionato come giudice Arbitro dalla Camera Internazionale Arbitrale. Il giudice arbitro è colui che decide le controversie emettendo un lodo, del tutto simile alla sentenza di primo grado dei Tribunali.
    • Responsabile per la formazione dell’associazione APICE

    Attualmente collabora costantemente con la testata giornalistica condominiocaffe.it oltre ad essere Autore di numerose pubblicazioni per la casa editrice Libricondominio.it

    06 2419274 studiovenier@fastwebnet.it http://www.marcovenier.altervista.org
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