Coronavirus e passeggiate. È responsabile penalmente chi circola liberamente negli spazi condominiali?
La passeggiata deve rispettare le misure preventive indicate nei provvedimenti emessi ma, non integra reato alcuno.
Una breve cronistoria. Abbiamo parlato nei precedenti articoli dei DPCM del 4 e 8 marzo, provvedimenti emessi dalle Autorità politiche del nostro Paese nel tentativo (in costanze evoluzione) di contenere il contagio da Covid-19.
Conosciamo quali sono, dunque, le limitazioni e i divieti imposti dai decreti e, nello specifico, i più importanti volti ad impedire assembramenti di persone, riunione congressuali, manifestazioni.
I provvedimenti in questione imponevano una serie di restrizioni nella circolazione e negli spostamenti delle persone con l’espressa finalità di evitare nuovi contagi, ridurre i casi positivi da Coronavirus e i conseguenti decessi tristemente in aumento.
Veniva imposto, dunque, l’utilizzo di una autocertificazione da portare con sé durante i vari spostamenti o, in caso di impossibilità, fornita direttamente dall’operante al momento del controllo.
L’autocertificazione riporta, quali unici motivi ammessi per lo spostamento, la necessità, motivi di lavoro comprovati o visite e cure mediche, oltre alla circostanza del rientro presso la propria abitazione, domicilio o dimora.
Ciò sta a significare che solo tali ragioni giustificano uno spostamento, considerata l’urgenza che abbraccia il nostro Paese in questo momento storico.
Gli scorsi giorni non poco scalpore ha destato la condotta di chi è uscito da casa per motivi legati allo svolgimento di attività sportiva all’aperto e di coloro che, invece, dopo essere usciti, passeggiavano per le strade vuote delle città.
A tal riguardo, le stesse Istituzioni si sono espresse precisando che l’attività sportiva è concessa purché non si svolga in assembramento di persone, così come le passeggiate, da limitarsi nella durata di pochi minuti.
Vi è da dire che in un momento difficile come questo sembra quasi gli italiani (noti per pigrizia!) si siano scoperti tutti sportivi, probabilmente nel tentativo disperato di uscire dalle loro case.
Per non parlare di coloro i quali, dopo aver fatto la spesa, girano bardati per la città (sembrano mummie!) con la scusa che hanno fatto la spesa e stanno tornando a casa (la quale, con buona probabilità, si trova nella direzione opposta!).
Fatta questa premessa, è chiaro che la passeggiata deve rispettare le misure preventive indicate nei provvedimenti emessi. Tuttavia la passeggiata non integra reato alcuno.
Ciò è comprensibile da una prima lettura dei decreti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Difatti, i provvedimenti in questione non contengono divieti o imposizioni circa la circolazione delle persone nelle passeggiate.
Questo non autorizza i cittadini a vagare per la città senza rispettare le misure di prevenzione.
Anzi! La condotta delle persone, data la situazione attuale, è legata al buon senso di chi, al fine di non essere contagiato e non contagiare le altre persone, limita i propri spostamenti o, comunque, li fa nel rispetto della sicurezza propria e degli altri.
Queste considerazioni devono essere fatte anche per quanto riguarda il Condominio.
I condomini e l’amministratore di condominio, anche in virtù dei decreti, possono circolare nel condominio senza integrare il reato ultimamente tornato in auge, ovvero “inosservanza di un provvedimento dell’Autorità”, previsto e punito ex art. 650 c.p.
Difatti, al riguardo i provvedimenti in questione non limitano i movimenti in condominio, limitandosi a farne intuire un divieto di assembramento (che di solito in tale compagine avviene durante la riunione dell’assemblea).
Anche in tale circostanza rileva, dunque, l’uso del buon senso da parte delle persone, le quali sono tenute a rimanere nelle loro case e ad uscire solo per necessità improrogabili.
Circa gli spazi condominiali, l’uso di questi deve rispettare la sicurezza delle persone, evitando riunioni o comunque assembramenti. In tal caso, difatti, si configurerebbe di certo il reato di cui all’art. 650 c.p e si andrebbe incontro ad una ammenda di duecentosei euro o un arresto fino a tre mesi.
Dunque, anche quello che la stampa ha recentemente definito ironicamente “reato di passeggiata” non potrà integrarsi da parte di chi si muove nel condominio, facendo uso degli spazi condominiali (cortili, androni e spazi di accesso) nel rispetto del senso civico.
Chiaro che una circolazione che venga meno al rispetto degli altri comprometterebbe la sicurezza, oltre che delle persone, altresì dell’intero Condominio il quale diventerebbe un covo di infetti.
Anche l’uso dell’ascensore deve essere fatto nel rispetto della sicurezza.
Pertanto è consigliabile all’amministratore invitare i condomini (e le persone esterne) a farne un uso limitato allo stretto indispensabile, e, comunque, ad accedervi non più di una persona alla volta, al fine di evitare il contatto tra più persone e, di conseguenza, il contagio.
In conclusione, pur non integrandosi alcun tipo di reato, ritengo sia buon senso rispettare i DPCM emessi dal Presidente del Consiglio nell’interesse non solo proprio, ma dell’intero Paese, nella speranza che questo momento buio possa concludersi quanto prima.
Allora potremo dedicarci tutti allo sport o a lunghe passeggiate.
O restare sdraiati sul divano nell’ozio.
E so già che molti di noi sceglieranno quest’ultima opzione.
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