Coronavirus, assemblea di condominio e conseguenze penali per l’amministratore
Sospensione delle assemblee condominiali: cosa succede in caso di trasgressione del decreto?
È tristemente nota la vicenda della propagazione del COVID-19 (più comunemente chiamato “Coronavirus”) in Italia.
Ancor più devastanti sono le ripercussioni che questo virus sta generando nel nostro bel Paese sia sul piano economico che giuridico.
Attività che chiudono. L’economia che cessa di circolare. I Tribunali chiusi. In molte città lo scenario è caratterizzato da strade deserte, quasi fossero scene di in un film zombie post apocalittico italiano degli anni Ottanta.
Ma non è tutto! Il virus in questione sta compromettendo anche la compagine condominiale.
Vediamo come. Nella giornata di ieri, 4 marzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, decretava, con apposito provvedimento, in merito alle misure di prevenzione da adottare a causa del Covid-19.
Citiamo l’estratto interessato:
ART. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale”
- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
Risulta evidente, dunque, come l’estratto del Decreto in questione imponga una sospensione di tutte le attività che prevedano la riunione di più persone, quale ne sia la finalità, proprio a causa della problematica della diffusione del virus.
Tale sospensione abbraccia, con chiara evidenza, le assemblee condominiali.
Molto semplicemente, fino al periodo previsto dal Decreto, l’amministratore di condominio non può convocare le assemblee, quale ne sia la motivazione, per motivi di sicurezza pubblica.
Può essere un’occasione, questa, per i condomini per deporre le armi in sede di assemblea e dare tregua all’amministratore.
Tuttavia, si ricordi che il provvedimento non ha efficacia illimitata (purtroppo per l’amministratore!), bensì, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
La problematica che a tal punto si pone è: l’amministratore di condominio che viola tale imposizione normativa incorre in responsabilità di natura penale? La risposta è sì.
Preme chiarire che la responsabilità penale si configura nei casi in cui una persona pone in essere una condotta prevista come reato nel codice penale (e nelle leggi speciali).
Fuori da tali casi, difatti, si configurerebbe non un reato, bensì un illecito civile o amministrativo.
Ciò detto, l’amministratore che non rispetti la disposizione normativa in questione integra il reato previsto e punito dall’art. 650 c.p., ossia il reato denominato, appunto, “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.
La norma punisce “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene”.
Trattasi di reato comune, ovvero integrabile, per l’appunto, da “chiunque”, non richiedendo, la norma, una titolarità specifica in capo all’autore del reato.
Condizione essenziale è che il provvedimento non osservato sia stato emesso per motivi di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene.
Essendo, nel caso in questione, emesso per motivi di sicurezza pubblica o igiene (il COVID-19), la violazione di tale provvedimento integrerebbe proprio il reato in questione.
La pena prevista dall’art. 650 c.p. è l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a duecentosei euro.
La tipologia di tali pene fanno del reato in questione un reato di natura contravvenzionale, distinguendosi, così, dai delitti i quali sono puniti con la reclusione e la multa.
Si tratta, in ogni caso, di un reato omissivo che si sostanzia in un’attività di inadempimento e inerzia nei riguardi dell’ordine espresso dal precetto.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’ordine pubblico, nonché l’interesse specifico perseguito dal provvedimento amministrativo oggetto della condotta perseguita.
Pertanto, al fine di non andare incontro alla violazione del DPCM del 4 marzo l’amministratore di condominio è tenuto a non convocare le assemblee condominiali (e le altre riunioni) per il periodo indicato nel provvedimento medesimo, ossia fino al 3 aprile prossimo.
E se invece l’assemblea è stata già convocata come deve comportarsi l’Amministratore?
Semplice. Sarà sufficiente rinviare l’assemblea ad una data successiva al 3 aprile, dandone comunicazione tempestiva ai condomini interessati!
Ciò comporta che qualsiasi azione promossa da parte di un condomino nei confronti dell’amministratore per aver omesso di convocare l’assemblea andrebbe incontro ad una archiviazione.
Ciò a prescindere dall’ordine del giorno, proprio al fine di preservare e tutelare la sicurezza pubblica e l’igiene. Nell’attesa e nella speranza che l’allarme per il COVID-19 cessi e la società civile torni alla sua tranquilla quotidianità.
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