• Condominio : essere o non essere consumatore?

    Avv. Fabrizio Plagenza | Maggio 25, 2020

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    Ci eravamo lasciati con un’importante sentenza resa il 2 aprile 2020 della Corte di Giustizia Europea, chiamata dal Tribunale di Milano a pronunciarsi su un dubbio amletico per il condominio : essere o non essere, consumatore.

    Avevamo concluso che, a seguito della citata pronuncia, occorreva comunque procedere con cautela prima di poter affermare che il condominio sia, senza possibili contestazioni, un consumatore.

    Avevamo, quindi, preannunciato nuove puntate dal titolo : “Il condominio è consumatore, parte seconda”.

    Eccoci, allora, arrivati alla seconda puntata: una sentenza del Tribunale di Cosenza che mostra i muscoli e sostiene, senza mezzi termini, che il condominio sia un consumatore.

    Con la sentenza n. 844 pubblicata in data 11 maggio 2020, infatti, il Tribunale di Cosenza non si è limitato, come fatto dalla Corte Europea, a dire che gli Stati membri “possono applicare” disposizioni della direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, “a condizione che una siffatta interpretazione da parte dei giudici nazionali garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati”.

    Per il Tribunale calabrese, infatti, nella causa avente ad oggetto l’opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di manutenzione degli impianti ascensori nei confronti di un condominio sito in Rende, doveva dichiararsi preliminarmente “l’applicabilità al condominio della tutela del consumatore”. Nel merito, al condominio si applicava il c.d. codice del consumo e, per l’effetto, al contratto di manutenzione intercorso, dovevano applicarsi “le norme specificatamente previste a tutela del consumatore di cui al Dlgs. 206/2005, cosìcchè non vale ad escludere la vessatori età della clausola in questione la circostanza della doppia sottoscrizione della clausola medesima”.

    In passato, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10679 del 2015, aveva evidenziato la possibilità di applicazione al condominio della normativa a tutela del consumatore, rilevando che gli effetti dei contratti stipulati dall’amministratore, in quanto stipulati nell’interesse dei condomini, andavano riferiti sempre direttamente ai singoli condomini, consumatori.

    Vero è che successivamente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12715/2019 ha qualificato terzi i condomini, rispetto al pignoramento notificato dal creditore del condominio.

    Ma, allora, lo status di consumatore dei singoli condomini rileva o no per poter considerare il condominio consumatore?

    La questione, ad avviso dello scrivente, è ancora tutt’altro che risolta. Le domande che possiamo ancora porci sono tante.

    Nei casi in cui i condomini proprietari delle unità immobiliari siano, ad esempio, società? O in quei condomini di nuova costruzione in cui ancora il costruttore è proprietario di unità immobiliari?

    Ritengo, allora, che occorra una modifica del D.Lgs. 206/2005 che allarghi in modo espresso la nozione di consumatore al condomino. Oggi, infatti, “consumatori” sono le persone fisiche. Nei casi in cui la persona fisica svolga attività imprenditoriale o professionale, per potersi considerare tale (“consumatore”) deve aver concluso un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività. In giurisprudenza abbiamo preso atto anche della possibile attribuzione dello status di consumatore anche alla persona giuridica, purchè abbia stipulato un contratto per uno scopo soltanto connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale (una sorta di consumatore ibrido). Insomma, ancora troppi dubbi e troppe possibili interpretazioni.

    Sicuramente, la sentenza del Tribunale di Cosenza da la possibilità di sperare che si formi una giurisprudenza di merito, nei tribunali italiani, a cui uniformarsi.

    Il condominio consumatore sembra sulla buona strada. Per adesso, accontentiamoci della versione calabrese e shakespeariana : “Essere, o non essere, è questo il dilemma”.

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    Avv. Fabrizio Plagenza

    Fabrizio PLAGENZA è Avvocato del Foro di Roma e Mediatore Professionista. Cura periodicamente la formazione iniziale e periodica degli Amministratori di condominio, quale docente, formatore e responsabile scientifico ex D.M. 140/2014. Collabora stabilmente con Il Sole 24 Ore, per il quale scrive in materia condominiale. È autore del testo “L’Amministratore di condominio: il Primo Mediatore”, edito da Libricondominio. Tra i suoi incarichi attuali, è Componente del Comitato Scientifico RISORSE ITALIA Srl nell’ambito del programma di formazione professionale degli amministratori di condominio; docente e Responsabile Scientifico del Corso di Aggiornamento per Amministratori di Condominio Asincrono per ESTIA Spa. Ha relazionato in diversi convegni in materia di mediazione e condominio. http://www.studiolegaleplagenza.it
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