• Condominio e mediazione: quale è il il termine entro cui depositare la domanda?

    Avv. Fabrizio Plagenza | Marzo 30, 2020

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    Cosa succede se il Giudice omette di indicare alle parti il termine entro cui introdurre il procedimento di mediazione?

    La materia relativa al condominio, come sappiamo, è ricompresa nell’elenco delle materie per le quali, con l’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010, la legge prescrive l’obbligo di mediazione.

    Partiamo dal presupposto che il nostro ordinamento è normativamente favorevole al mantenimento degli atti. Ciò detto, sappiamo che vi sono materie per le quali la legge prescrive che venga preventivamente fatto ricorso alla mediazione obbligatoria, prima di adire l’Autorità Giudiziaria.

    Pur nella conoscenza del brocardo latino secondo cui “ignorantia legis non excusat”, può accadere che sia il Condominio che la sua controparte, giungano innanzi al Giudice senza aver esperito il procedimento di mediazione obbligatorio per materia.

    Il Giudice, a questo punto, inviterà le parti a fare ciò che avrebbero dovuto fare e che non hanno fatto: esperire il tentativo di mediazione.

    Entro quale termine deve essere depositata l’istanza di mediazione?

    L’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010 prescrive un termine fisso entro cui deve essere avviata la mediazione: quindici giorni. A questo punto, pertanto, sia il Condominio che l’altra parte, poiché la legge disciplina l’invito “alle parti” e non ad una sola di esse, avranno l’onere di introdurre il procedimento di mediazione, entro quindi giorni.

    Tale termine dovrà, allora, essere necessariamente ribadito dal Giudice o potrebbe essere omesso nell’invito formulato dall’Autorità Giudiziaria adita alle parti?

    Ed in caso di “dimenticanza”, quali saranno gli effetti sul giudizio pendente?

    Il Condominio, ad esempio, potrà far leva sul fatto che non sia stato indicato il termine di giorni quindici entro cui depositare la domanda di mediazione, oppure tale indicazione non ha rilievo essenziale?

    La risposta è già contenuta in quanto sino a qui detto. Proprio poichè è la legge, con l’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a prevedere il termine fisso di quindici giorni per l’avvio del procedimento di mediazione, è agevole concludere che la sua omessa indicazione nel provvedimento di invito da parte del Giudice non è idonea a creare alcuna incertezza in capo alle parti e costituisce, al massimo, una mera irregolarità formale.

    Il procuratore del Condominio, venendo alla parte che qui maggiormente interessa, dunque, non potrà appellarsi alla mancanza del termine nel provvedimento con cui il Giudice ha rimesso le parti innanzi al Mediatore. Tale principio, ovviamente applicato ad entrambe le parti del giudizio, trova conferma anche nel caso in cui la mediazione sia demandata dal Giudice.

    Si pensi al caso in cui, anche nel grado d’appello, venga rilevato che in primo grado sia stato omesso l’esperimento del procedimento di mediazione ad istanza del Condominio o della parte avversaria e sia, allora, il Giudice a invitare le parti a ricorrere al procedimento previsto dal D.Lgs. 28/2010. Anche in questo caso, infatti, laddove sia stata omessa l’indicazione della norma in esame nell’invito formulato dal giudice d’appello, “risulta comunque chiara l’intenzione di quest’ultimo di avviare le parti alla speciale procedura di conciliazione prevista dal suddetto decreto” (Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2020, n. 2775).

    Nel caso di specie, giunto sino alla Suprema Corte, è stato rigettato il ricorso con cui si impugnava la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva emesso un provvedimento di invito ad attivare la procedura di mediazione privo dell’espressa assegnazione alle parti del termine di 15 giorni per l’avvio della stessa previsto dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010.

    La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo immune da vizi la sentenza impugnata, avendo rilevato che il l’invito ad esperire la mediazione faceva specifico richiamo alla norma e conteneva peraltro l’avviso alle parti circa le conseguenze della mancata ottemperanza.

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    Avv. Fabrizio Plagenza

    Fabrizio PLAGENZA è Avvocato del Foro di Roma e Mediatore Professionista. Cura periodicamente la formazione iniziale e periodica degli Amministratori di condominio, quale docente, formatore e responsabile scientifico ex D.M. 140/2014. Collabora stabilmente con Il Sole 24 Ore, per il quale scrive in materia condominiale. È autore del testo “L’Amministratore di condominio: il Primo Mediatore”, edito da Libricondominio. Tra i suoi incarichi attuali, è Componente del Comitato Scientifico RISORSE ITALIA Srl nell’ambito del programma di formazione professionale degli amministratori di condominio; docente e Responsabile Scientifico del Corso di Aggiornamento per Amministratori di Condominio Asincrono per ESTIA Spa. Ha relazionato in diversi convegni in materia di mediazione e condominio. http://www.studiolegaleplagenza.it
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