• Condominio, attività commerciali e uffici aperti al pubblico: una convivenza difficile ai tempi del Covid-19

    Sara Piras | Maggio 5, 2020

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    La fase 2 della convivenza con il Covid-19 e la conseguente riapertura di attività commerciali, di uffici e di studi professionali porta a dover analizzare il difficile rapporto tra la perdurante emergenza sanitaria e le contingenti esigenze di natura economica sottese alla riapertura di tali attività, nel caso in cui la sede operativa di queste ultime sia ubicata all’interno di un condominio.

    Abbiamo già visto come nei condomìni le ditte specializzate hanno, spesso, provveduto, previamente autorizzate dall’amministratore, alla sanificazione delle parti comuni. Fatto questo, il Condominio virtuoso dovrebbe però prevedere ulteriori soluzioni operative e di buon senso per contemperare la coesistenza nello stabile di attività commerciali e/o studi professionali.

    E’ dunque opportuno, al fine della creazione di una linea guida comune, analizzare le varie combinazioni possibili relative alla presenza di attività o studi professionali nel condominio. Dobbiamo infatti sempre tenere presente che le parti condominiali, secondo il disposto dell’art. 1117 c.c., devono essere fruibili da tutti i condomini e che le stesse, peraltro, hanno anche la qualifica di luogo di lavoro per i dipendenti del Condominio: si pensi ad esempio ai portieri, verso cui – per quanto possibile in periodo di emergenza- si deve garantire la salubrità dei predetti locali.

    Attività commerciali con accesso separato. Il caso più semplice è quello delle attività commerciali che, pur rientranti nella compagine condominiale, hanno accesso indipendente fronte strada.  Queste dovranno vigilare con proprio personale sul rispetto delle nuove procedure relative alla vendita, tramite contingentamento degli avventori, garantendo, inoltre, che, anche durante le attese, sia rispettato il distanziamento sociale tra questi ultimi e l’accesso dedicato ai condomini il quale dovrà essere sempre libero.

    Attività commerciale con accesso tramite parte comune del condominio (esempio cortile condominiale o entrata comune, tunnel dei parcheggi sotterranei o al piano, ascensori e scale).

    In questo caso l’esercizio commerciale dovrà predisporre un percorso di accesso all’esercizio ed uno separato di uscita, tramite apposita segnaletica orizzontale, riservato al transito della propria clientela. All’esterno del condominio, ovvero sulla pubblica via, il personale dipendente provvederà al contingentamento ed alla regolazione degli accessi coordinandosi con il personale interno, mentre il titolare dovrà predisporre – al fine di prevenire ogni rischio sanitario e per non vanificare gli interventi di sanificazione programmati dal Condominio – l’accurata e regolare pulizia della parte comune utilizzata per l’accesso durante gli orari di apertura tramite ditta specializzata.

    Sarebbe auspicabile, al riguardo, la firma di un protocollo tra il condominio e l’esercente affinché quest’ultimo – dato il particolare utilizzo della parte comune – provveda a sue spese ad interventi di sanificazione ulteriori rispetto a quelli programmati dal Condominio, fermo restando che nel caso in cui l’esercente stesso non aderisca all’invito l’amministratore si considererà manlevato da ogni possibile responsabilità relativa al rischio sanitario derivante dall’utilizzo intensivo della parte comune.

    Studi professionali e uffici aperti al pubblico. Il nuovo DPCM del 26 aprile 2020 ha ribadito che studi e uffici aperti al pubblico dovranno privilegiare la modalità di lavoro agile (il cd Smart Working) con l’ausilio delle nuove tecnologie. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno assicurare il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra i lavoratori presenti nei locali. Medesime modalità dovranno essere applicate per il ricevimento dei clienti. Sarà cura del titolare o dell’addetto incaricato organizzare gli appuntamenti, garantire il rispetto della distanza interpersonale e, laddove ne siano sprovvisti, fornire anche ai clienti strumenti o dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, disinfettanti).  I titolari, o i loro delegati, dovranno comunicare ai clienti che in fase di accesso allo stabile, attraversando le parti comuni dell’edificio (scale, ascensori e cortili) dovranno indossare guanti e mascherine, non dovranno sostare in dette aree e dovranno osservare il divieto di assembramenti. Le attività professionali con entrata separata dall’entrata condominiale, dovranno rispettare i protocolli allegati al DPCM 26 aprile 2020. In entrambi i casi la sanificazione programmata dal condominio dovrebbe essere sufficiente alla prevenzione.

    Il particolare caso degli studi medici. In caso di studi medici/dentistici, per i quali lo smart working è ovviamente impossibile, si dovrebbe realizzare un protocollo tra il condominio, in persona dell’amministratore, e il titolare dello studio il quale, consapevole del rischio sanitario intrinseco all’attività svolta, provveda, a proprio carico, alla sanificazione delle parti comuni nelle quali i propri pazienti debbano transitare per poter accedere allo studio. Qualora il titolare dello studio non aderisca all’invito, l’amministratore –che si sia comunque adoperato secondo buon senso per la corretta sanificazione delle parti comuni- si considererà manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

    Si deve concludere precisando che la normativa di emergenza non ha previsto la coesistenza, in condominio, di civili abitazioni con attività commerciali e/o studi professionali. Pertanto, si è inteso estendere in via analogica l’applicazione dei principi contenuti nella legislazione sanitaria vigente in tema di coesistenza tra più operatori (dipendenti e fornitori in appalto) nel medesimo luogo di lavoro; in detta ipotesi, è prevista –anche- la redazione di un piano della sicurezza e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi d’Interferenza, ai sensi del D. lgs n.81/2008.

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    Sara Piras

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