Con i contatori di sottrazione legittima la ripartizione delle spese per l’acqua in base ai consumi acqua effettivi.
La delibera che dispone l’installazione dei misuratori può essere approvata a maggioranza e non contrasta con il regolamento contrattuale che prevede la ripartizione dei consumi sulla base dei millesimi di proprietà. (Tribunale di Roma, Sentenza n. 18485 del 23dicembre 2020).
Il Fatto. L’attore, a seguito dell’intervenuta trasformazione dell’impianto idrico condominiale dal sistema “a bocca tarata” al sistema con i “misuratori individuali”, impugnava, innanzi al Tribunale di Roma, la delibera con la quale, nonostante la richiesta in tal senso dell’istante, il Condominio rifiutava di adottare la ripartizione delle spese per l’acqua in base ai consumi effettivi, adducendo a sostegno della propria determinazione l’esistenza, nel regolamento condominiale contrattuale, di una clausola vincolante che imponeva il riparto su base millesimale.
Si costituiva in giudizio il convenuto, insistendo per il rigetto della domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto.
La decisione. Il Tribunale di Roma, con la Sentenza n. 18485 del 23dicembre 2020, accoglieva integralmente la domanda di parte attrice, annullando la delibera impugnata e condannando il Condominio convenuto al pagamento delle spese di lite.
Preliminarmente, il Giudicante sottolinea come,in più occasioni, la Suprema Corte sia intervenuta in materia, sostenendo che la ripartizione delle spese relative al consumo idrico debba avvenire, preferibilmente, in base ai consumi effettivi–sulla scorta del disposto dell’art. 1123, comma 2 c.c.-naturalmente a condizione che essi siano oggettivamente rilevabili mediante l’installazione-in ogni singola unità immobiliare-di appositi contatori che possano costituire una base certa per l’addebito dei costi.Laddove, al contrario, l’immobilesia sprovvisto di un simile contatore, la ripartizione dovrà essere effettuata in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà di ciascuno,ai sensi dell’art.1123, comma 1 c.c.
Le medesime pronunce hanno anche ribadito che per i consumi inerenti le parti comuni (quali, ad esempio, le prese d’acqua nei giardini condominiali), le spese vanno ripartite tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà.(in questo senso, tra le tante, Cass. Civ., Sentenza n. 17557/2014).
Sul punto, il Tribunale aggiunge ulteriormente che: “L’istallazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singolo appartamento rappresenta una iniziativa alla quale il legislatore guarda con particolare favore, in quanto mirante a favorire la razionalizzazione dei consumi, a tutto vantaggio del risparmio della risorsa idrica (v. l. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 5 e ora d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, art. 146 – codice dell’ambiente).”
Se, dunque, appare condivisibile, per le ragioni esposte, la trasformazione dell’impianto idrico condominiale nel senso sopra descritto, per altro verso,il Tribunale capitolino, censura la delibera adottata, sostenendo che parte convenuta confonde le spese–ed il relativo riparto-necessarie per la gestione e la conservazione degli impianti comuni destinati a servire i condòmini con quelle che, invece,attengono alla regolamentazione dell’uso di tali servizi.
Ed infatti, si legge nella parte motiva della pronuncia in commento: “Solo per le prime occorre l’unanimità dei consensi perché una eventuale modifica a maggioranza andrebbe ad incidere sulla proprietà e sui diritti patrimoniali del singolo condòmino.Diverso è il caso di modifica sulle modalità d’uso e il funzionamento dei servizi condominiali, che hanno natura tipicamente regolamentare in base all’articolo 1138 c.c. (…)Dunque, anche laddove si ritenesse la necessità di una specifica delibera per la ripartizione delle spese, tale delibera (…) ben potrebbe essere assunta con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 comma 2, c.c.”
Alla luce di quanto esposto, avendo l’assemblea deliberato la trasformazione dell’impianto idrico mediante l’installazione dei contatori di sottrazione in ogni appartamento, la ripartizione delle spese andrà effettuata in base all’effettivo consumo registrato,con conseguente annullamento della delibera che ha disposto diversamente.
Tale installazione non si pone in contrasto con il regolamento, in quanto: “sul punto soccorre la pronuncia della Corte di Cassazione (Sentenza n. 10895 del 16 maggio 2014) che ha dichiarato che l’installazione dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua in ogni singola unità immobiliare può essere deliberata dall’assemblea di condominio, anche se la ripartizione del servizio è disciplinata diversamente dal regolamento contrattuale e per tale decisione non occorre l’unanimità essendo sufficiente la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 2, c.c.”
Le nuove responsabilità civili dell’Amministratore di Condominio
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