• Nulla la nomina dell’amministratore di condominio se non viene specificato l’importo del compenso

    Redazione Libricondominio | Luglio 30, 2022

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    Tra i nuovi obblighi introdotti dalla legge di riforma, l’art. 1129 c.c. prevede che all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, l’amministratore deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, il compenso dovuto per l’attività svolta.

    Proprio su questo articolo si basa le recente ordinanza della Suprema Corte, n° 12927/22 del 22 aprile 2022, che ha ricordato che proprio in base all’articolo 1129, comma 14, del c.c., si verifica una nullità testuale della nomina dell’amministratore di condominio se non viene specificato l’importo dovuto a titolo di compenso.

    Per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale, secondo la Corte, è necessario accertare la sussistenza di un documento, approvato dall’assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l’elemento essenziale della analitica determinazione del compenso dell’amministratore di condominio, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto.

    Per tali motivi, conclude la Corte, deve essere considerata nulla la nomina dell’amministratore se il compenso è indicato solo nella delibera che approva il rendiconto.

    La pronuncia, in esame ha un rilevante contenuto innovativo nella parte precisa che: per costituire un valido rapporto di amministrazione condominiale è necessario un «documento» (approvato dall’assemblea) contenente l’analitica specificazione dell’importo del compenso e che, a tal fine, può ritenersi valido anche il «richiamo» per relationem, contenuto nella delibera, ad un «preventivo». Con questa sentenza la Corte di legittimità cerca di contemperale esigenze di trasparenza dei condòmini destinatari del servizio di amministrazione condominiale.

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    A cura della Redazione

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